CORTE di CASSAZIONE, III sez. penale, sentenza n. 5454 del 6 febbraio 2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Pescara F. A. D. fu condannato per reati in materia edilizia, con emissione, quale sanzione amministrativa accessoria, dell’ordine di demolizione dei manufatti abusivi.

2. Con successiva istanza, formulata in executivis, lo stesso D. chiese la sospensione dell’ordine di demolizione; istanza respinta con ordinanza in data 26/01/2016 dal Tribunale di Pescara, in qualità di giudice dell’esecuzione. Dopo avere premesso che il perito, nominato nel procedimento di esecuzione, aveva rassegnato le sue conclusioni relativamente “alle modalità esecutive anche con riferimento al ripristino dei luoghi ed alla necessità di un piano esecutivo e di sicurezza”, il tribunale abruzzese affermò che le questioni relative alla “eseguibilità della pronuncia” dovevano, allo stato, considerarsi “risolte”. Quindi, il giudice dell’esecuzione rilevò che l’istante si era limitato a prospettare, a supporto della richiesta di sospensione, la probabile approvazione di una recente richiesta di rilascio di permesso a costruire, da valutare anche alla luce di pianificazione in corso di approvazione. Pertanto, rilevando l’insussistenza di alcuno dei casi per i quali il procedimento esecutivo avrebbe potuto essere sospeso, non essendo emersa alcuna situazione di incompatibilità dell’esecuzione dell’ordine di demolizione con atti nel frattempo adottati dalla pubblica amministrazione, il tribunale, “approvati i progetti redatti dall’arch. D.”, dichiarò la chiusura dell’incidente di esecuzione, mandando al Pubblico ministero per quanto di competenza.

3. Avverso l’ordinanza in esame, D. propone ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori fiduciari, deducendo due distinti motivi di impugnazione. Con il primo vengono dedotti, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., i vizi di mancanza di motivazione e di vizio di violazione di legge per avere la decisione omesso di vagliare alcune acquisizioni procedimentali. Dopo aver ricordato l’obbligo di motivazione incombente sull’ordinanza emessa in executivis, il ricorrente denuncia la mancata disamina di una serie di deduzioni, prospettate in esordio dell’udienza del 18/12/2015, in relazione alla possibile sanatoria delle cd. “opere minori”, previste come necessarie al ripristino delle originarie tramezzature al piano terra ed al primo piano e della tamponatura di n. 3 finestre al primo piano. Opere che secondo la difesa avrebbero dovuto essere escluse dall’intervento di demolizione in quanto sanabili in via ordinaria a norma dell’art. 36 del DPR n. 380/2001, come indicato dalla sentenza n. 121/2013 del T.A.R. Abruzzo, Sezione di Pescara, essendo già stata inoltrata la richiesta di un permesso di costruire a sanatoria, avendo lo stesso Comune di Pescara attestato la sanabilità delle opere in questione ed essendo stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica da parte della Sovrintendenza BB.AA. della Regione Abruzzo in vista della sanatoria delle stesse. Epperaltro, sulla base del progetto esecutivo depositato dal perito, che si era espresso a favore della effettiva sanabilità delle “opere minori”, era stata sollecitata la ripresa dell’iter procedimentale delle richieste in questione. Non rispondendo sulle questioni poste, il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di pronunciarsi su un profilo potenzialmente decisivo, dovendo farsi luogo alla sospensione del’esecuzione quando sia ragionevolmente prevedibile il prossimo esaurimento del procedimento amministrativo conseguente alla istanza di sanatoria. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce di avere chiesto la sospensione dell’ordine di demolizione e del procedimento di esecuzione alla luce del disposto dell’art. 5, comma 25 del Piano demaniale marittimo, adottato dalla Regione Abruzzo con delibera consiliare n. 20/4 del 24 febbraio 2015, in attuazione dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141 (“Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative”). In base al piano regionale, l’immobile per cui è processo sarebbe realizzabile, sul piano urbanistico, nel rispetto delle prescrizioni date dalla competente Soprintendenza BBCC, sicché la società del ricorrente avrebbe presentato istanza di permesso a costruire in data 17/12/2015, chiedendo al giudice dell’esecuzione di sospendere il giudizio ove avesse valutato potenzialmente accoglibile, se del caso previa richiesta al perito nominato, la domanda di permesso a costruire già proposta. E tuttavia, il giudice dell’esecuzione, ancora una volta, non avrebbe in alcun modo trattato la questione posta dal ricorrente, sicché l’ordinanza sarebbe affetta, anche sotto tale profilo, da grave vizio della motivazione.

4. Con requisitoria scritta depositata il 17/06/2016, il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell’esecuzione, per un nuovo giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

2. Il giudice della esecuzione, dopo avere esaminato la relazione prodotta dal perito, arch. D., concernente le modalità esecutive della disposta demolizione, del ripristino dello stato dei luoghi e della previsione di un piano esecutivo di sicurezza, ha escluso che sussistesse alcuno dei casi per i quali il procedimento esecutivo debba essere sospeso, dichiarando “chiuso l’incidente di esecuzione” e “mandando al P.M. per quanto di competenza”. Rileva, nondimeno, il Collegio che in caso di condanna per la realizzazione di manufatti edilizi in assenza di concessione, l’ordine giudiziale di demolizione delle opere deve essere sempre mantenuto, salvo che non risulti che la demolizione sia già avvenuta, che l’abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico o che il consiglio comunale territorialmente competente abbia deliberato che le opere devono essere conservate in funzione di interessi pubblici prevalenti sugli interessi urbanistici ai sensi dell’art. 36, comma 5 del DPR n. 380/2001.

Orbene, l’ordinanza gravata, emessa all’esito di un’istruttoria nel corso della quale è emersa la presentazione di una richiesta di rilascio di permesso di costruire e di una pianificazione in corso di approvazione, “ha dichiarato chiuso l’incidente”, con ciò respingendo la richiesta di sospensione dell’ordine di demolizione, senza in alcun modo motivare sulla questione essenziale prima evidenziata; ovvero se alla stregua della documentazione amministrativa acquisita potesse ipotizzarsi la futura adozione di una delibera comunale incompatibile con la prescritta demolizione delle opere.In questo modo, la motivazione dell’ordinanza ha totalmente omesso di esplicitare per quale motivo dovesse escludersi non già l’esistenza di provvedimenti amministrativi incompatibili con la esecuzione della demolizione, allo stato da ecludersi, quanto piuttosto l’avvio di una procedura, verosimilmente destinata ad evolversi nel senso dell’adozione dei citati provvedimenti, soprattutto considerando che oggetto dell’istanza era non già l’eventuale revoca dell’ordine di demolizione, quanto piuttosto una semplice sospensione della sua esecutività, che può essere disposta quando, appunto, sia concretamente prevedibile l’emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili con il provvedimento demolitorio.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Pescara in funzione di giudice dell’esecuzione.

PER QUESTI MOTIVI

Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata al Tribunale di Pescara quale giudice del