CORTE di CASSAZIONE N 27495 DEL 30 DICEMBRE 2014
SENTENZA
sul ricorso 27304-2009 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A. L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 13/01/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2014 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L. A. ha impugnato l’atto d’irrogazione delle sanzioni; per l’omessa attestazione e l’omesso versamento delle ordinarie imposte, dovute, ex legge n. 29 del 2006, a seguito della revoca delle agevolazioni fiscali, relative agli investimenti effettuati nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 2002, e qualificate come aiuti di stato, con decisione della Commissione CE n. 315 del 2005. Il ricorso, con cui la contribuente ha affermato non esser previste dalla legge specifiche sanzioni, è stato accolto in primo grado e la decisione è stata confermata dalla CTR della Lombardia, con la sentenza n. 3/27/09, depositata il 13.1.2009 e non notificata, avverso la quale l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La contribuente non ha svolto difese, mentre la ricorrente ha depositato memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, anzitutto, esaminata la ritualità dell’instaurazione del rapporto processuale relativo al presente giudizio di cassazione.
2. Il ricorso risulta notificato a mezzo posta, con piego consegnato all’Ufficiale Giudiziario il 2.12.2009 (entro il termine lungo di cui all’art. 327 cpc) ed indirizzato alla contribuente sia nel suo domicilio (XXX, Via xxx, 41) che presso il difensore costituito (Dott. Paolo Corsi) nel domicilio eletto (Lodi, Via xxxxxx ,n. 41). Consta che la prima notifica sia stata andata a buon fine essendo l’atto stato consegnato a mani della stessa destinataria il 5.12.2009, mentre la seconda non è stata consegnata per irreperibilità del destinatario (dall’avviso di ricevimento è documentato che l’atto non è stato consegnato perché indirizzato nel domicilio eletto, a L. A. “presso suo studio”). Nelle more della fissazione dell’udienza, la ricorrente ha provveduto a notificare, nuovamente, il ricorso presso il difensore nel domicilio eletto, ed il piego risulta, infine, consegnato il 20.9.2010 a mani di soggetto “al servizio del destinatario”.
3. La notifica del ricorso è stata, pertanto, effettuata tempestivamente alla parte personalmente e non al suo difensore nel domicilio eletto, presso cui risulta effettuata oltre il termine lungo, ma ciononostante, non si versa in ipotesi d’inammissibilità del ricorso.
4. Ed, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notifica eseguita in luogo diverso da quello dovuto è inesistente, solo, in difetto di ogni attinenza o riferimento o collegamento tra quel luogo ed il destinatario, dovendo negli altri casi (incluso questo, in cui l’atto è stato consegnato alla stessa intimata) ritenersi che la notifica è nulla e, come tale, sanabile, con efficacia ex tunc, con la costituzione in giudizio della parte cui l’impugnazione è diretta, ovvero con la rinnovazione della notificazione, da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell’art. 291 cpc (Cass. n. 6470 del 2011, n. 8777 del 2008; n. 17555 del 2006).
5. Nella specie, in assenza di costituzione dell’intimata, dovrebbe, dunque, disporsi la rinnovazione della notifica, ma tale ordine risulta superfluo: il relativo adempimento, come si è detto, è stato effettuato dalla ricorrente di propria iniziativa, sicchè la nullità dell’originaria, tempestiva, notifica risulta già sanata, con effetto ex tunc (in termini, Cass. n. 19702 del 2011).
6. Col proposto ricorso, si deduce ex art. 360, 1° co, n. 3, cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 della l n. 29 del 2006, 11 e 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, per avere la CTR ritenuto che la mancata presentazione dell’attestazione di cui all’art 24, della 1 n. 29 del 2006, ed il conseguente omesso versamento delle imposte non siano soggette alle sanzioni di cui agli arti. 11 e 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, per l’assenza di esplicita previsione.
7. Il motivo è fondato.
a) nel comma 2, che, entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento contenente la determinazione delle modalità applicative della legge, “i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti” (tutti, senza distinzioni) presentino in via telematica “un’attestazione con gli elementi necessari per l’individuazione dell’aiuto illegittimamente fruito”, id est l’ammontare degli investimenti sulla cui base è stata calcolata l’agevolazione, i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi e l’importo corrispondente all’eventuale imposta sul reddito illegittimamente fruita;
b) nel comma 3, che, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’anzidetta attestazione i “beneficiari del regime agevolativo” (anche qui, tutti, senza distinzioni) provvedano all’autoliquidazione e al versamento delle imposte non corrisposte per effetto del regime agevolativo, maggiorate degli interessi, ed aggiunge che “l’attestazione … è presentata anche nel caso di autoliquidazione negativa”;
c) nel comma 4, che l’Agenzia delle Entrate provveda alle attività di liquidazione e controllo del corretto adempimento degli obblighi di cui si tratta, richiamando, in caso di mancato o insufficiente versamento, le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, e le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
9. L’obbligo di presentare l’attestazione di cui alla L. n. 29 del 2006, art. 24, comma 2 costituisce, dunque, un adempimento che è strumentale alle attività di controllo che l’Amministrazione finanziaria deve svolgere per il recupero “dell’aiuto illegittimamente fruito”, e la sua osservanza prescinde dal fatto che il beneficiario dell’aiuto abbia il diritto di trattenerlo o debba, invece, restituirlo in tutto o in parte, come depone il fatto che l’attestazione va, appunto, presentata, anche, in caso di autoliquidazione negativa.
10. A tale stregua, il mancato rispetto del predetto obbligo ricade nell’ambito di applicazione dell’ad 11, co 1 lett a) del d.lgs. n. 471 del 1997, che punisce con la sanzione amministrativa l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione che sia prescritto dalla legge tributaria, per l’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento, in materia di imposte dirette (come nella specie) ed Iva.
11. Tale conclusione non è preclusa dal disposto di cui al comma 5 dell’art 24 in esame, secondo cui “nel caso in cui l’attestazione di cui al comma 2 non risulti presentata, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo dell’agevolazione dichiarata e dei relativi interessi”, dovendo tale norma piuttosto intendersi nel senso che l’aiuto va interamente restituito anche ove sussistesse il diritto a trattenerlo in tutto o in parte per l’esistenza di un nesso chiaro e diretto tra le calamità naturali e l’aiuto di Stato destinato a risarcire il relativo danno, e ciò, al fine di escludere con certezza ogni sovracompensazione dei danni subiti dalle singole imprese (cfr. 2005/315/CE).
12. L’omesso versamento dell’imposta soggiace alla sanzione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, peraltro espressamente richiamato dal comma 4 dell’art. 24 in commento.
13. L’impugnata sentenza che non si è attenuta ai suddetti principi va, in conclusione cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa, ex art 384 cpc, col rigetto del ricorso introduttivo.
14. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano: quanto al primo grado, in € 500,00; quanto al grado d’appello, in € 600,00; e, quanto al presente giudizio di legittimità, in € 900,00, oltre a spese prenotate a debito.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio. Condanna la contribuente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 500,00, per il giudizio di primo grado, in € 600,00, per il giudizio d’appello ed in € 900,00, oltre a spese prenotate a debito, per il presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2014.
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