CORTE CASSAZIONE n. 27512 del 30 dicembre 2014
Ritenuto in fatto
C. C. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 128/26/2008, depositata in data 17/12/2008, con la quale – in una controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso delle ritenute, in parte indebitamente effettuate, ai fini IRPEF per l’anno 2005, sulle somme percepite, quale incentivo all’esodo, alla cessazione del rapporto di lavoro (sostenendo il medesimo che anche agli uomini, di età compresa tra i 50 anni ed i 55 anni, e non solo alle donne, dovesse essere applicata, sulle somme erogate, a titolo di incentivazione all’esodo, un’aliquota ridotta) – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, condannando l’Amministrazione al rimborso della quota d’imposta (il 50%) sul Trattamento di Fine Rapporto indebitamente trattenuta. I giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che non poteva essere accolta l’istanza di rimborso della maggiore imposta versata dal contribuente, in quanto la Corte di Giustizia UE, intervenendo, con sentenza del 21/07/2005, nella causa C – 207/2004, si era “limitata ad affermare” che l’art.19 comma 4 bis DPR 917/1986, con il quale si era introdotta una agevolazione fiscale, “trattando diversamente l’uomo e la donna, in ragione della loro età”, non “era conforme alla Direttiva Europea 76/207/CEE del 9.2.1976”, il che non consentiva di estendere (al contribuente di sesso maschile) l’agevolazione tributaria, per sua natura, di rigida e tassativa applicazione. L’Agenzia delle Entrate si e costituita al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione. Il ricorrente ha anche depositato memoria, ai sensi dell’art.378 c.p.c..
Considerato in diritto
1. Il contribuente lamenta, con due motivi, vizi di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art.360 n. 3 c.p.c., in relazione all’art.141 Trattato UE ed alla Direttiva Comunitaria n. 76/207/CEE ed agli artt. 3 e 37 Cost., e di omessa, insufficiente e contradria circa un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’art.360 n. 5 c.p.c..
2. Il vizio di violazione di legge è fondato. Il comma 4 bis dell’ 19 del d.p.r.22/12/1986, n. 917, nel testo vigente fino al 3 luglio 2006, prevedeva l’applicazione di un’aliquota agevolata sulle somme percepite come incentivo all’esodo volontario pari alla metà di quella ordinariamente applicabile per le indennità di trattamento di fine rapporto e per tutte le altre indennità equipollenti, individuando l’età come elemento caratterizzante. In particolare, la norma era applicabile agli uomini che, al momento dell’esodo, avessero compiuto 55 anni ed alle donne che ne avessero compiuti 50. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza del 21 luglio 2005, emessa nella causa C- 207/2004, ha ritenuto tale norma in contrasto con i principi comunitari di parità di trattamento tra uomini e donne dettati dalla direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE. Al fine di eliminare i profili di incompatibilità della normativa nazionale con la normativa comunitaria, evidenziati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, il legislatore, con d.1.4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, ha ritenuto opportuno abrogare il coma 4-bis dell’art. 19 del Tuir, mantenendone però l’applicazione “alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o di accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto”. E’ rimasta quindi aperta, pur dopo l’abrogazione dell’art. 19, comma 4 bis, TUIR, la questione della portata da attribuire a tale disposizione, alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia UE, nei rapporti ai quali essa continuava ad applicarsi, ratione temporis. Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 112 del 13.10.06, ha negato l’accoglibilità delle istanze di rimborso proposte in base alla suddetta sentenza, argomentando che non necessariamente l’adeguamento della legislazione nazionale alla statuizione della Corte Europea si sarebbe dovuto risolvere nell’applicazione agli uomini del più favorevole limite di età di accesso al beneficio previsto per le donne (50 anni), giacché, almeno in linea teorica, tale adeguamento si sarebbe potuto realizzare anche applicando alle donne il più sfavorevole limite di età di accesso al beneficio (55 anni) previsto per gli uomini.
3. In tale perdurante incertezza interpretativa, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina ha investito nuovamente della questione la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale, con ordinanza del 16 gennaio 2008, nelle cause riunite da C-128/07 a C-131/07, ha definitivamente statuito che: “a seguito della sentenza 21 luglio 2005, in causa C-207/04 Vergani, da cui risulta l’incompatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario, è compito delle autorità dello Stato membro interessato adottare i provvedimenti generali o particolari idonei a garantire il rispetto del diritto comunitario sul loro territorio, mentre le dette autorità mantengono un potere discrezionale quanto alle misure da adottare affinché il diritto nazionale sia adeguato al diritto comunitario e affinché sia data piena attuazione al diritti che sono attribuiti al singoli da quest’ultimo”; “qualora sia stata accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare al componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che viene riservato alle persone dell’altra categoria”. Con detta pronuncia, dunque, la Corte di Giustizia europea ha ulteriormente chiarito che il giudice nazionale “è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria” ed, in ordine alla questione relativa al carattere di prestazioni previdenziali delle somme versate a titolo dì incentivo all’esodo che “basta rilevare che la Corte, al punto 33 della citata sentenza Vergani, ha dichiarato che tale eccezione al divieto di discriminazioni fondate sul sesso non è applicabile ad un’agevolazione fiscale quale quella prevista dall’art.17, n.4 bis del d.p.r. n.917/86, che non costituisce una prestazione previdenziale”(Cfr. Cass.11641 e 14959/2013). Nella specie, la Commissione tributaria regionale laziale ha invece affermato di non potere disapplicare la normativa nazionale, pur ritenuta dalla Corte di Giustizia in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto ciò avrebbe comportato un’estensione della sfera di applicabilità di un’agevolazione fiscale.
4. Il secondo motivo è assorbito.
5. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va accolto, quanto al primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va accolto il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese processuali del giudizio di merito vanno integralmente compensate tra le parti, attese tutte le peculiarità della fattispecie in esame; le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono invece la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, guanto al primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito; condanna la parte contro ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 1.400,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Deciso in Roma, il 18/11/2014.
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