CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 dicembre 2017, n. 28862
Riscossione – Fermo amministrativo conseguente al mancato pagamento di cartelle di pagamento per Tarsu e tasse automobilistiche – Cartelle esattoriali notificate e non opposte – Verificabilità
Fatti di causa e ragioni della decisione
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti il concessionario della riscossione non ha spiegato difese scritte, V.C. impugna la sentenza della CTR della Campania, n. 4352/49/16, con la quale è stato accolto l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. avverso la sentenza della CTP di Caserta n. 7019/2014, relativa a un preavviso di fermo amministrativo conseguente al mancato pagamento di cartelle di pagamento per Tarsu e tasse automobilistiche.
Con un primo motivo il contribuente assume la violazione dell’art. 2953 c.c. per avere, il giudice d’appello, erroneamente affermato l’applicabilità della predetta norma alle cartelle esattoriali notificate e non opposte; con un secondo e terzo motivo, invece, deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.. I giudici d’appello non avrebbero rilevato il mancato deposito delle relate di notifica meglio indicate in rubrica (v. p. 2 del ricorso); né avrebbero esaminato la contestazione del contribuente, circa il deposito delle relate di notifica in sola copia fotostatica e non in originale.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione con motivazione semplificata.
Il primo motivo di censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, ex art. 366 primo comma n. 6 c.p.c., in quanto, il ricorrente non riporta in ricorso la data della notifica del preavviso di fermo e anche quella risultante dalle copie disconosciute delle notifica delle cartelle, così da consentire a questa Corte di verificare, anche in assenza della prova di atti interruttivi della prescrizione (come sostenuto dal ricorrente alla p. 10 del ricorso), l’effettivo decorso dei relativi termini.
Inammissibile è la censura relativa all’art. 360 n. 5 c.p.c. in quanto priva della indicazione del “fatto decisivo”. Peraltro la CTR ha rilevato che: “alla stregua dell’esame degli atti depositati in appello dal concessionario emerge la regolare notifica delle cartelle presupposte e dunque la definitività delle stesse perché non impugnate tempestivamente”.
Il terzo motivo è infondato avendo la CTR rilevato sul punto “nel caso che occupa non vi è stata neanche una contestazione generica”.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte del concessionario, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.
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