CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 gennaio 2018, n. 513
Opposizione a cartella esattoriale – Contributi IVS dei coltivatori diretti – Ristrutturazione dei crediti agricoli
Rilevato
1. che, con sentenza in data 7 aprile 2011, la Corte di Appello di Catania ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’opposizione a cartella esattoriale, per contributi IVS dei coltivatori diretti per gli anni 1994-1999, compensando le spese del grado, per avere l’attuale ricorrente aderito alla ristrutturazione dei crediti agricoli oggetto di lite, saldando il dovuto, con conseguente sgravio integrale da parte dell’INPS;
2. che, ai fini della regolazione delle spese del giudizio, la Corte riteneva acclarata, rispetto ad altro giudizio di opposizione in riferimento a pretesa contributiva per gli anni 1994-2000 e definito con sentenza passata in giudicato, l’effettiva realtà economica dell’azienda, di allevamento di bestiame e prevalentemente di bovini, come dato atto dalla sentenza impugnata, non oggetto di impugnazione sul punto, e sulla scorta della dichiarazione del medesimo ricorrente all’AIMA, al fine di percepire aiuti economici europei, e che tale attività impegnasse l’appellante per la maggior parte dell’anno e costituisse la maggior fonte di reddito, come dimostrato dalla percezione dell’indennità di disoccupazione agricola nel periodo in contestazione, il cui ammontare non poteva incidere nel raffronto tra reddito agrario e reddito da lavoro dipendente ;
3. che avverso tale sentenza G.G.C. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con controricorso;
Considerato
4. che, deducendo violazione degli art. 2909 cod.civ. e vizio di motivazione (primo motivo), violazione per erronea applicazione degli artt. 1, 2 L. n. 1047/1957, dell’art. 2 L. n. 9/1963, dell’art. 2697 cod.civ. (secondo motivo), dell’art. 112 cod.proc.civ., (terzo motivo), dell’art. 91 cod.proc.civ., (quarto motivo), il ricorrente si duole che, in considerazione della sentenza passata in giudicato che aveva escluso che il G. possedesse la qualifica di coltivatore diretto, la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciare la declaratoria di cessazione della materia del contendere per effetto del predetto giudicato; che la Corte, pur volendo prescindere dal giudicato, non abbia ritenuto che il ricorrente non potesse ritenersi coltivatore diretto, addossando all’INPS l’onere probatorio della predetta circostanza e che, comunque, non avrebbe pronunciato sui motivi di appello svolti; infine, per non avere applicato, nella regolazione delle spese del doppio grado, il principio di soccombenza virtuale;
5. che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;
6. che non risulta allegata, al ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, n. 6 cod.proc.civ., la sentenza passata in giudicato sulla quale sono incentrate alcune delle censure svolte e neanche risulta indicata la sede processuale, nelle fasi di merito, in cui risulterebbe prodotta;
7. che, pertanto, i primi due motivi di ricorso difettano del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, tradotto nelle puntuali disposizioni contenute nell’art. 366, primo comma, n. 6, cod.proc.civ., e nell’art. 369, secondo comma, n. 4,cod.proc.civ. (cfr. Sez. U. 22 maggio 2012, n. 8077, in motivazione, e Sez. U. 3 novembre 2011, n. 22726, alle quali si rinvia per l’esegesi del diverso onere prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ. e per la specifica indicazione, a pena di inammissibilità, ex art. 366 n. 6, cod.proc.civ., del contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari al loro reperimento);
8. che il terzo motivo, con il quale si denuncia omessa pronuncia sul motivo di appello avente ad oggetto la nullità del verbale ispettivo, è fatto valere come violazione di legge e, dal tenore dell’illustrazione, neanche può ricomprendersi nella previsione dell’art. 360, primo comma, n. 4. cod.proc.civ., come chiarito da Cass., Sez. U. n. 17931/2013, nel senso che la prospettazione del vizio sotto il profilo della violazione di legge anziché dell’error in procedendo non comporta l’inammissibilità del motivo nel caso in cui non si faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione;
9. che del pari è inammissibile il quarto motivo per il quale non viene svolto alcun argomento a sostegno;
10. che le spese vengono regolate come da dispositivo, secondo la regola della soccombenza;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.