CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 marzo 2018, n. 5025
Tributi – IRPEF – Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova – Trattamento pensionistico erogato dal Fondo Inps subentrato – Natura complementare – Prestazioni maturate ed erogate a decorrere dal 1° gennaio 2001 – Tassazione integrale
Rilevato che
1. In controversia vertente sull’entità delle ritenute fiscali applicabili da parte dell’INPS sul trattamento previdenziale integrativo previsto dal d.lgs. n. 124 del 1993 ricevuto dal Fondo per il personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova (c.d. C.A.P.), di cui il contribuente era stato dipendente, la CTP in parziale accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria al rimborso della differenza dell’IRPEF versata negli anni dal 1997 al 2007 su detto trattamento previdenziale nella misura del 100 per cento, anziché in quella dell’87,50 per cento prevista dall’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, condannava l’Agenzia delle entrate ad effettuare il rimborso delle somme versate in eccedenza per gli anni di imposta dal 2003 al 2007, ritenendo il contribuente decaduto dal rimborso per gli anni di imposta precedenti.
1.1. Con la sentenza impugnata la CTR ligure, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, dichiarava il contribuente decaduto dal diritto al rimborso anche per l’anno di imposta 2003, confermando per il resto la statuizione di primo grado, sul rilievo che il trattamento pensionistico integrativo in esame, avendo natura complementare, era soggetta alla disciplina fiscale di cui al d.lgs. n. 124 del 1993, che prevede la tassazione dell’imponibile nella misura dell’87,50 per cento.
2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre con un unico motivo l’Agenzia delle entrate cui l’intimato non replica.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
4. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.
Considerato che
1. Il motivo di ricorso con cui la difesa erariale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 7 bis e 13, comma 8, d.lgs. n. 124 del 1993 (come modificato dall’art. 11 della legge n. 335 del 1995), 48 bis (ora art. 52), comma 1, e 47, comma 1, lett. h-bis, d.P.R. n. 917 del 1986, 10, comma 1, lett. j), e 19 d.lgs. n. 47 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è fondato e va accolto alla stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte che, avuto riguardo al mutato quadro normativo intervenuto in materia, ha affermato che «in tema d’IRPEF, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 973 del 1986, conv. in l. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 124 del 1993, sicché le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell’ambito applicativo dell’art. 48 bis, comma 1, lett. d), (ora 52) del d.p.r. n. 917 del 1986, nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all’87,5 per cento dell’ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lettera g quinquies), se determinabili» (Cass. n. 13982 del 2016; v. anche Cass. n. 240, n. 9996, n. 10302 del 2015 e, più recentemente, n. 8280, n. 9668 e n. 29556 del 2017).
2. Orbene, a tale insegnamento non si è attenuto la CTR nella sentenza impugnata, avendo riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione del tributo sul minore importo dell’87,50 per cento degli emolumenti corrisposti dall’INPS dal 2004 al 2007 ed il conseguente diritto al rimborso dell’eccedenza versata, senza peraltro considerare che la normativa applicabile è quella vigente al momento in cui la prestazione pensionistica matura e viene erogata e non al momento in cui è sorto il diritto alla prestazione stessa.
3. Conclusivamente, quindi, il motivo di ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (venendosi nella specie di prestazioni pensionistiche erogate successivamente al 31 dicembre 2000 e non risultando questioni assorbite), la decisione della controversia nel merito, ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
4. La novità dell’orientamento giurisprudenziale, comunque consolidatasi successivamente ai giudizi di merito, induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dal contribuente, compensando le spese di tutti i gradi di giudizio.
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