CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2017, n. 26062
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori – Azione revocatoria fallimentare – Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Contratto autonomo di garanzia – Contratti di garanzia di natura accessoria – Equiparabilità ai fini dell’art. 67, Legge n. 267 del 1942
Fatti di causa
1. – Società Gestione Crediti BP, quale procuratore della Banca Popolare di Verona, San Geminiano e San Prospero, ricorre per cassazione nei confronti della Rappresentanza Generale della Rhone Mediterranée in l.c.a., nonché nei confronti di C.I.D., articolando quattro motivi avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Genova in data 7 ottobre 2010 (come poi fatta oggetto di correzione materiale, con ordinanza del 4 febbraio 2011).
In consecuzione alla proposizione di questo ricorso, C.I.D. ha depositato un «controricorso e ricorso incidentale tardivo», sollevando un’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, proponendo un proprio motivo di ricorso avverso la detta sentenza e pure «facendo propri», per il caso ulteriormente occorrente, i «mezzi svolti dal ricorrente principale».
Successivamente, la Rappresentanza Generale ha depositato a sua volta controricorso, tra l’altro sollevando un’eccezione di inammissibilità del «controricorso e ricorso incidentale tardivo», presentato da C.I.D.
Società Gestione Crediti BP ha depositato controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ. nei confronti del ricorso incidentale proposto da C.I.D. Società Gestione Crediti BP e C.I.D. hanno altresì presentato distinte memorie ex art. 380 bis cod. proc. civ.
2. – Le questioni, che in tal modo vengono portate all’esame di questa Corte, prendono tratto dalla garanzia prestata, a seguito della stipula di un apposito contratto autonomo di garanzia, dalla Banca Popolare (all’epoca strutturata come Banca Popolare di Novara) nell’interesse della Rappresentanza Generale, e per un suo debito, a diretto beneficio del consorzio C.I.D. Per effetto dell’assunzione di tale obbligo di garanzia, la Banca ha poi corrisposto una somma a C.I.D., pure esercitando – a mezzo compensazione (con la provvista giacente in un conto corrente) – il proprio diritto di regresso nei confronti della Rappresentanza Generale.
Sopravvenuta la liquidazione coatta amministrativa della Rappresentanza Generale, quest’ultima ha esercitato azione revocatoria fallimentare del pagamento ex art. 67 comma 2 legge fall, nei confronti di C.I.D. Costituendosi per resistere alla domanda, quest’ultimo ha chiamato in giudizio la Banca Popolare, a titolo di manleva e pure per riviviscenza della prestata garanzia.
3. – Con sentenza del 19 settembre 2006 n. 3239, il Tribunale di Genova ha respinto la domanda revocatoria formulata dalla Rappresentanza Generale, sulla base del rilievo che – trovando l’obbligo del garante fonte in un contratto autonomo di garanzia – il relativo debito dello stesso era privo del carattere di accessorietà e che ciò faceva venire meno sul piano oggettivo la revocabilità dell’eseguito pagamento.
Per contro, la Corte di Appello di Genova ha accolto la domanda revocatoria svolta dalla rappresentanza Generale, pure condannando la Banca a «rifondere» a C.I.D. «quanto corrisposto» da questo alla Rappresentanza Generale.
Ragioni della decisione
4. – I motivi di ricorso sviluppati da Società Gestione Crediti BP, e da cui prende le mosse questo giudizio di legittimità, denunziano i vizi qui di seguito richiamati.
Il primo motivo viene testualmente a lamentare, in particolare, «violazione e/o falsa applicazione, anche comparativa, delle norme del contratto di fideiussione accessorio alla obbligazione principale (artt. 1936, 1944, 1945, 1949, 1950, 1956, 1957 cod. civ.) e sul contratto autonomo di garanzia (art. 1322 cod. civ.) ed erroneità della parificazione, agli effetti della revocatoria fallimentare, della fideiussione e del contratto autonomo di garanzia in riferimento all’art. 67 comma 2 legge fall., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. Omessa, errata o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.».
Il secondo motivo a sua volta sostiene «erroneità, per genericità e/o irrilevanza e/o infondatezza, dell’affermazione di nullità o inefficacia, agli effetti della revocatoria fallimentare, del contratto autonomo di garanzia per cui è causa. Vizio di ultrapetizione. Violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla causa del contratto, in rapporto all’art. 67, comma 2, legge fall., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.».
Il terzo motivo assume, inoltre, «violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1936, 1944, 1945, 1949, 1950, 1957 in rapporto all’art. 1322 cod. civ. e all’art. 67, comma 2 legge fall, e dei principi sulla causa del contratto, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., sotto altri profili. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, sotto altri profili, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.».
Il quarto motivo espone «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. e ss. in relazione alla clausola “e” del contratto di garanzia BPN/CID per cui è causa, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.».
5. – Il motivo espresso in modo autonomo dal ricorso incidentale presentato da C.I.D. denunzia, dal canto suo, «violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 cod. proc. civ., 1180, 1322, 1324, 1936, 1944, 1945, 1950, 1956, 1957 cod. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 67 comma 2 legge fall. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). Omessa, errata o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)».
6. – Come già richiamato, il ricorso incidentale di C.I.D. ha pure sollevato in via preliminare un’eccezione di inammissibilità del ricorso principale. Tale eccezione si sostanzia nell’assumere che – in relazione all’oggetto della controversia – non sussiste alcun «mandato rappresentativo», che sia stato conferito dalla Banca Popolare alla Società Gestione Crediti BP.
7. – A sua volta, l’eccezione di inammissibilità presentata dalla Rappresentanza Generale riguarda il solo «controricorso e ricorso incidentale tardivo» di C.I.D. La stessa assume, in effetti, la tardività di questo ricorso incidentale perché proposto oltre il termine di cui alla norma dell’art. 327 cod. proc. civ.
8. – L’eccezione di difetto di «mandato rappresentativo», mossa da C.I.D. nei confronti di Società Gestione Crediti BP dev’essere respinta.
In effetti, il testo della relativa procura notarile (che si trova riprodotto, peraltro, da Società Gestione Crediti BP e non già da C.I.D., che pure ha proposto l’eccezione), che la Banca Popolare a suo tempo ha rilasciato a Società Gestione Crediti BP, è idonea a ricomprendere anche il rapporto relativo alla questione qui in oggetto e si riferisce pure al profilo processuale (« … rappresenti essa società mandante in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, aventi ad oggetto … ogni rapporto giuridico, attivo e passivo, in contenzioso»).
9. – Pure l’eccezione di tardività promossa dalla Rappresentanza Generale nei confronti del «controricorso e ricorso incidentale» depositato da C.I.D. è da respingere.
Detto atto risulta essere stato notificato in data 23 dicembre 2011, entro il termine di cui all’art. 288, comma 4, cod. proc. civ., visto che l’ordinanza di correzione della sentenza impugnata reca, quale data di proprio deposito, il 4 febbraio 2011.
10. – Il primo motivo, che è stato proposto dal ricorso principale, si sostanzia nel censurare l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui «le peculiarità del contratto autonomo non valgono a distinguerlo dai contratti di garanzia connotati dall’accessorietà tra obbligazione garantita e obbligazione di garanzia, in riferimento alla revocabilità dei pagamenti ex art. 67 legge fall.».
In tale prospettiva critica, il ricorrente fa richiamo alle differenze strutturali e funzionali che corrono, in linea generale, tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia; e specificamente invoca – al fine di escludere la revocabilità del pagamento a suo tempo posto in essere dalla Banca Popolare – la circostanza che, nel contratto autonomo, il garante assume «una obbligazione personale e propria», che viene a comportare l’«autonomia del debito» di quest’ultimo nei confronti del creditore che dell’obbligazione medesima viene a beneficiare.
11. – Il motivo è infondato.
Per constatarlo, appare in sé sufficiente rilevare che la tesi svolta del ricorrente porta in via diretta alla conseguenza di ritenere compiutamente sottratto all’istituto della revocatoria fallimentare il pagamento fatto – in quanto tale – dal garante che ha assunto il relativo obbligo sulla base di un contratto autonomo di garanzia.
Di un simile esonero non v’è, invero, traccia nella legislazione vigente. E neppure si vede quale potrebbe esserne, in linea di ipotesi, la ragione.
Il fatto che fideiussione e contratto autonomo diano luogo a figure di garanzia tra loro diverse non comporta, all’evidenza, che le stesse siano regolate, o debbano venire regolate, in modo diverso sotto ogni profilo di disciplina. Nel rapporto tra debitore principale e creditore beneficiario il pagamento fatto dal garante autonomo produce effetti identici – sotto il profilo dell’attribuzione patrimoniale
– a quello posto in essere dal fideiussore: in entrambi i casi si tratta di un pagamento del terzo, che trova titolo nell’assunzione negoziale di un obbligo di garanzia. E che risulta revocabile ex art. 67 comma 2 al ricorrere di identici presupposti, sia oggettivi (pagamento e regresso) che soggettivi.
A ben vedere, anzi, nel porre a confronto tra fideiussione e contratto autonomo rispetto all’angolo visuale del fallimento (o liquidazione coatta) del debitore principale, è proprio questa seconda figura a risultare di maggiore peso e incidenza per la massa dei creditori insinuati: posto che il contratto autonomo assicura al garante che ha pagato un regresso assai più agevole di quello del fideiussore, perché in sé svincolato dalle vicende inerenti al rapporto garantito (salvo il caso ricorrano, nel concreto della fattispecie, gli estremi dell’exceptio doli generalis).
12. – La sostanza del secondo motivo del ricorso principale si trova riassunta nell’affermazione del ricorrente secondo cui «ogni contenuto della decisione impugnata riguardante la generica asserzione di nullità o inefficacia del contratto autonomo di garanzia e del pagamento conseguente» fatto dalla Banca Popolare a C.I.D. «appare affetto dalla rilevata genericità e non conclusività dell’assunto, ed altresì in contrasto con la riconosciuta peculiarità ed autonomia della causa o funzione del contratto autonomo di garanzia (al pari del suo oggetto), nonché inammissibile sotto il profilo processuale in quanto, mancando comunque una domanda» della Rappresentanza Generale nei confronti della Banca Popolare «per impugnare la validità ed efficacia di quel contratto autonomo», «nessuna pronuncia poteva essere ammessa a favore» della Rappresentanza Generale nei confronti della Banca Popolare.
13. – Il motivo è inammissibile.
La sentenza della Corte territoriale non contiene alcuna declaratoria di invalidità, o inefficacia, del contratto autonomo stipulato a suo tempo tra le parti; e neppure contiene pronunce che riguardino in modo diretto la Rappresentanza Generale, da una parte, e la Banca Popolare, dall’altro.
Del resto, il motivo non risulta incrociare la ratio decidendi della decisione della Corte, che per l’appunto sta nella corretta rilevazione che, sotto il profilo della revocatoria fallimentare dei pagamenti, contratto autonomo e fideiussione non presentano differenze di rilievo (cfr. sopra, n. 11).
14. – Il terzo motivo addotto dal ricorso principale viene nel concreto a censurare una parte del dispositivo formato dalla Corte territoriale: quello, in specie, in cui la stessa dichiara che, «in accoglimento dell’appello principale, i pagamenti per cui è causa vengono dichiarati inefficaci e C.I.D. viene condannato a pagare» alla Rappresentanza Generale «il controvalore delle somme».
Secondo il ricorrente, «se il pagamento a favore di C.I.D. risulta non revocabile perché C.I.D. ha ricevuto l’adempimento di un’obbligazione propria» della Banca Popolare, «il dispositivo della sentenza risulterebbe riferibile solo all’atto di “addebito” effettuato» dalla stessa a carico della Rappresentanza Generale «sul conto corrente della società»; se così fosse, la «sentenza risulterebbe illegittima … in quanto tra i “pagamenti di cui sopra”, così genericamente indicati nel dispositivo, non figura l’atto di addebito in c/c con compensazione».
15. – Il motivo non può essere accolto.
In coerenza con quanto richiesto dalla Rappresentanza Generale in sede di citazione in appello (cfr. le relative conclusioni, come riportate a p. 2 s. dalla sentenza impugnata), la Corte territoriale ha dichiarato l’inefficacia ex art. 67 legge fall, del pagamento del debito della detta Rappresentanza verso C.I.D., come compiuto da un terzo (la Banca Popolare).
Non v’è dubbio, d’altra parte, che il fatto del regresso del terzo che ha pagato si limita a fare parte di presupposti di revocabilità del pagamento, senza incidere sul tema della legittimazione passiva dell’azione (cfr. Cass. 31 marzo 2016, n. 6282; Cass., 31 maggio 2012, n. 8783).
Quanto all’inconferenza del carattere autonomo dell’obbligazione assunta dal garante autonomo ai fini dell’esercitabilità dell’azione revocatoria, si veda quanto già rilevato nel n. 11.
16. – Il quarto motivo del ricorso principale censura l’interpretazione di una clausola contenuta nel contratto autonomo di garanzia, che riguarda il diritto di regresso della Banca Popolare e che prevede l’impegno di questa a non esercitare il relativo potere «sino a quando ogni Vostra [di C.I.D.] ragione di credito … non sia stata interamente soddisfatta» (il testo esteso della clausola si trova a p. 18 della sentenza impugnata).
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha interpretato tale clausola nel senso di «prevedere una durata ed operatività sine die» dell’obbligo di garanzia assunto dalla Banca Popolare nei confronti di C.I.D. Posta questa lettura, il ricorrente afferma altresì che questa «viola sotto ogni profilo la normativa sull’interpretazione del contratto, con evidente vizio e carenza di motivazione».
17. – Il motivo è inammissibile.
Quale che sia la lettura che la sentenza impugnata ha dato della clausola limitativa dell’esercizio del regresso, resta comunque che la stessa risulta estranea alla ratio deciderteli della decisione assunta dalla Corte territoriale in punto di revocatoria del pagamento fatto a C.I.D. (su cui v. ancora il n. 11). Del resto, è pacifico in causa che, nei fatti, la Banca Popolare ha effettivamente esercitato il diritto di regresso.
18. – Il motivo del ricorso incidentale, che è stato formulato da C.I.D, si compone di due distinte ragioni.
La prima ragione è che la Corte territoriale ha trascurato che, nel contratto autonomo di garanzia, il garante, che paga, lo fa «in adempimento di propria preesistente obbligazione atipica, ma assolutamente lecita».
La seconda ragione è che la Corte territoriale ha pure trascurato che la Banca Popolare ha esercitato il proprio diritto di regresso a mezzo compensazione, che come tale risulta assogettata alle regole poste dalla norma dell’art. 56 legge fall.
19. – Il motivo è infondato.
La prima ragione addotta non fa altro che ripetere, nella sostanza, quanto viene sostenuto nel primo motivo del ricorso principale. Sì che sul punto si può rinviare a quanto già esposto in precedenza, nel corso del n. 11.
La seconda ragione assume a proprio presupposto che oggetto della revocatoria promossa dalla Rappresentanza Generale sia l’esercizio del regresso da parte della Banca Popolare.
Così non è, peraltro, oggetto della azione revocatoria risultando invece il pagamento fatto a C.I.D. a mezzo di un terzo (la Banca Popolare, appunto). Con la conseguenza che manca ogni possibile spazio perché la disciplina dettata dall’art. 56 legge fall, possa, nel caso, venire in effettiva applicazione.
20. – In conclusione, va rigettato il ricorso principale e pure va rigettato il ricorso incidentale.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso principale e respinge il ricorso incidentale; condanna inoltre il ricorrente principale e il ricorrente incidentale, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 5.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi).
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