CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2017, n. 26129
Tributi – Crediti tributari erariali – Iscrizione ipotecaria – Preavviso – Contenzioso tributario
Rilevato che
Con sentenza in data 23 maggio 2016 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo respingeva l’appello proposto da R.N. avverso la sentenza n. 310/1/15 della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila che ne aveva rigettato il ricorso contro l’iscrizione ipotecaria per crediti tributari erariali.
La CTR osservava in particolare che, pur condividendo nel merito la pronuncia gravata, tuttavia doveva considerarsi inammissibile l’impugnativa dell’iscrizione ipotecaria oggetto primario ed originario della lite, poiché il contribuente non aveva impugnato il preavviso della medesima, trattandosi di un atto autonomamente impugnabile.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.
Resiste con controricorso Equitalia Servizi di Riscossione spa.
Considerato che
Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 77, comma 2 bis, d.P.R. 602/1973, 19, d.lgs. 546/1992, poiché la CTR ha affermato l’inammissibilità del ricorso introduttivo della lite in quanto oppositivo di un atto autonomamente impugnabile (iscrizione ipotecaria), senza che si fosse previamente impugnato altro atto autonomamente impugnabile proceduralmente presupposto (il preavviso dell’iscrizione ipotecaria stessa).
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che «In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, tuttavia, abbia natura di atto impositivo .., è una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione con l’atto successivo .. » (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14675 del 18/07/2016, Rv. 640514 — 01; conforme Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14045 del 04/05/2017, non massimata).
Erra dunque il giudice tributario di appello e falsamente applica gli artt. 77, comma 2 bis, d.P.R. 602/1973, 19, d.lgs. 546/1992 allorchè fonda la propria decisione di rigetto dell’appello e di dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo della lite affermando la preclusività della mancata impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Pur potendosi affermare —per adesione alla giurisprudenza di questa Corte- che tale atto prodromico -procedimentalmente obbligatorio- sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell’elenco di cui all’art. 19, d.lgs. 546/1992. Quindi la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale.
Va peraltro rilevato che è infondata l’eccezione —proposta dall’Agente della riscossione controricorrente- di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della sentenza impugnata in ordine ai profili meritali della controversia. Infatti il riferimento agli stessi nel contesto della sentenza medesima ha evidente natura di obiter dictum, essendo la decisione dirimentemente argomentata ed assunta sulla base di dette considerazioni inerenti l’inammissibilità del ricorso introduttivo della lite, che appunto in stretta coerenza viene poi dichiarata nel dispositivo di appello.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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