CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 aprile 2017, n. 8646
Prestazioni assistenziali – Assegno di invalidità – Domanda amministrativa – Requisito sanitario – Sussistenza
Rilevato che
1. il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di accertamento tecnico preventivo (ATP), riconosceva all’attuale ricorrente il diritto all’assegno di invalidità con decorrenza dal mese di aprile 2014 (a fronte di domanda amministrativa in data 7.12.2013) e compensava le spese di lite;
2. per la cassazione del decreto ricorre l’assistita censurando la regolazione delle spese con ricorso ulteriormente illustrato con memoria;
3. l’INPS ha resistito con controricorso;
4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Considerato che
5. Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la ‘soccombenza’ costituisce un’applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo; pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell’ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell’ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l’anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (così, fra le tante, Cass. n. 7716/2003; Cass. n. 19343/2004; Cass. n. 7307/2011 e numerose successive conformi);
6. nella specie il requisito sanitario è sopravvenuto alla domanda amministrativa e tanto basta per riaffermare il predetto principio, in fattispecie in cui le condizioni per il beneficio preteso si sono perfezionate in epoca successiva alla domanda amministrativa e antecedente alla domanda giudiziale;
7. inoltre, i denunciati profili di illogicità risultano inconferenti ed inammissibilmente devoluti con il dedotto mezzo d’impugnazione e con il novellato vizio previsto dall’art. 360, n. 5 c.p.c.;
8. il ricorso va, pertanto, rigettato;
9. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, non sussistendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, per l’esonero dal pagamento;
10. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 – quater; nel testo introdotto dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13,comma 1 -bis.
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