CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 gennaio 2018, n. 18

Cartella esattoriale non opposta – Pagamenti parziali – Credito per residue somme estinto per intervenuta prescrizione quinquennale – Pagamenti parziali come atti interruttivi della prescrizione – Ricognizione chiara e specifica del diritto altrui – Non sussiste – Necessaria precisazione della loro effettuazione come acconto – Possibile derivazione dallo stato di cogenza derivante dalla notifica della cartella esattoriale

Rilevato che

1. la Corte d’ appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, annullava l’intimazione di pagamento notificata in data 25.9.2011 da Riscossione Sicilia s.p.a. a Interest Alberghiera s.r.l. e dichiarava insussistente il debito contributivo, fermi restando i pagamenti parziali già eseguiti, essendo il credito avente ad oggetto le residue somme portate nella cartella di pagamento non opposta estinto per effetto di intervenuta prescrizione quinquennale;

2. per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps, in proprio e per S.C.C.I. S.P.A., che con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2944 del codice civile e lamenta che la Corte territoriale non abbia ritenuto atti intertuttivi della prescrizione i pagamenti parziali dei debiti portati nella cartella esattoriale in questione, eseguiti dalla società prima della maturazione del quinquennio;

2.1. come secondo motivo, contesta l’applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti azionati con le cartelle esattoriali non opposte, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in relazione all’art. 2953 c.c.;

3. Interest Alberghiera s.r.l. e Riscossione Sicilia s.p.a. sono rimasti intimati. L’Inps ha depositato anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.;

4. il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Considerato che

1. il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha ancora di recente ribadito che il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. n. 7820 del 27/03/2017, n. 3371 del 12/02/2010).

1.1. Nel caso, la Corte territoriale ha argomentato che i pagamenti parziali non potevano ritenersi ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, considerato che potevano essere anche giustificati dallo stato di cogenza derivante dalla notifica della cartella esattoriale, che può dare origine all’esecuzione forzata per il caso di inadempimento. Né risultavano prospettate particolari modalità che potessero implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito contributivo.

1.2. Il motivo chiede pertanto un riesame del merito delle conclusioni cui è giunta la Corte territoriale, che questa Corte non può compiere, esorbitando dai limiti del giudizio di legittimità quali delineati dall’art. 360 n. 5 c.p.c. Né inducono di diverso avviso le considerazioni formulate dall’Inps nella memoria, considerato che ivi si ribadisce il valore univoco del comportamento del debitore, che dopo la notifica delle cartelle ha eseguito otto pagamenti parziali a distanza di tempo ravvicinata, e quindi si chiede una diversa valutazione degli stessi fatti cui la Corte territoriale ha attribuito diverso significato;

2. il secondo motivo è manifestamente infondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che, con riferimento a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo;

3. dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, la soluzione adottata dalla Corte territoriale risulta corretta e conforme a diritto;

4. ritiene quindi il Collegio, in coerenza con la proposta del relatore, che il ricorso vada rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.;

5. non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti intimate;

6. sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.