CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 luglio 2017, n. 16374
Tributi – IRAP – Medico pediatra – Esercizio in due studi – Impiego di segretaria e infermiere unitamente ad altri medici – Utilizzo servizi in outsourcing – Autonoma organizzazione – Sussistenza – Applicazione imposta
Ragioni della decisione
Costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Abruzzo che il 2 novembre 2015 ha confermato il rimborso dell’IRAP-2004 a favore dott. F.D.S., pediatra convenzionato col SSN. Il contribuente resiste con controricorso e memoria.
Con due motivi l’Agenzia esattamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (d.lgs. 446/1997, artt. 2, 3; cod. civ. 2697) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente sfornita del requisito dell’autonoma organizzazione pur essendo espletata in due diversi studi e con l’ausilio di un infermiere e di una segretaria.
I due mezzi sono centrati correttamente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
Tale parametro orientativo, invece, non risulta rispettato dal giudice d’appello laddove svaluta “la presenza di una segretaria, sia part time che a tempio pieno o dell’infermiere specializzato, come pure la presenza di due diversi studi” (sent. pag.2) sino ad “escludere la rilevanza dell’essere stato il medico di base amministratore della società che aveva fornito la segretaria”.
La CTR non solo trascura il parametro quantitativo indicato dalle sezioni unite circa l’impiego di una sola unità lavorativa con mansioni esecutive, ma trascura pure consolidati principi in materia di outsourcing rispetto all’imposizione IRAP (es. Cass. n. 16220 del 2009, n. 22674 del 2014, n. 8962 del 2013), potendo il presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorrere ove la detta unità sia fornita una società di servizi. (Cass. n. 21679 del 2016).
In disparte le autosufficienti trascrizioni contenute nel ricorso erariale, è lo stesso contribuente che, in controricorso (pag. 18-19), ammette che si avvale di una segretaria e di un infermiere, sia pure unitamente ad altri medici e in base ai servizi offerti dalla DTL s.n.c. che egli tende ad assimilare all’ambito della medicina di gruppo (vedasi però la distinzione tra associazione professionale e medicina di gruppo posta da Cass. Sez. U, n. 7291 e n. 7371 del 2016).
Le questioni di fatto addotte in memoria dal contribuente, nei limiti della natura “chiusa” del giudizio di rinvio (Cass. 19424/15), dovranno essere ivi traguardate attraverso l’applicazione dei principi di diritto sopra ribaditi.
Conseguentemente, la causa può essere decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, primo comma, cod. proc. civ. con ordinanza di accoglimento del ricorso stesso e cassazione della sentenza d’appello con rinvio al giudice competente per nuovo esame del materiale probatorio alla luce dei superiori principi di diritto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa in relazione la sentenza d’appello; rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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