CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2017, n. 26165
Cartella esattoriale – Premi previdenziali – Notifica – Affissione dell’avviso alla casa comunale – Computo del termine per l’opposizione
Rilevato
1. che con sentenza in data 27 gennaio 2011, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado e, per quanto in questa sede rileva, ha ritenuto tempestiva la notificazione dell’opposizione a cartella esattoriale, a titolo di premi previdenziali dovuti dal coniuge defunto della ricorrente;
2. che per la Corte di merito, argomentando con Corte cost. n.3/2010 – ritenuta applicabile anche in tema di notificazione della cartella esattoriale alla stregua del richiamo all’art. 140 cod. proc. civ., contenuto nell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 – nel senso che la notifica si perfeziona per il destinatario con la spedizione della raccomandata informativa, stabiliva, a fronte della notifica della cartella di pagamento effettuata mediante affissione dell’avviso alla casa comunale in data 5 maggio 2006, il computo del termine per l’opposizione (proposta con ricorso depositato il 19 luglio 2006) dalla ricezione (in data 9 giugno 2006) dell’avviso di affissione alla casa comunale;
3. che avverso tale sentenza l’INAIL ha proposto ricorso affidato ad un articolato motivo, al quale ha opposto difese le P.G., con controricorso;
4. che ETR Equitalia s.p.a. non ha svolto difese;
Considerato
5. che, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 140 cod. proc. civ., dell’art. 24 d.lgs n. 46/1999 e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, l’Istituto si duole che la Corte territoriale abbia assunto come dies a quo del termine perentorio di quaranta giorni, per la proposizione dell’opposizione, la data di ricezione dell’avviso e non la diversa data del decimo giorno successivo alla spedizione dell’avviso, erroneamente valutando la relata attestante il ricevimento dell’avviso di deposito nella casa comunale, come ricevuta il 9 giugno 2006 anziché il 9 maggio 2006, così ritenendo tempestiva un’opposizione invece inammissibile per tardività;
6. che la sentenza impugnata si fonda su premessa – «la notifica effettuata mediante affissione dell’avviso alla casa comunale in data 5 maggio 2006» (così nella sentenza impugnata) – che non trova alcun riscontro negli atti processuali dai quali risulta, per converso, la richiesta di affissione in data in data 5 maggio e l’affissione all’albo pretorio risulta certificata come avvenuta in data 5 giugno 2006 (come certificata in data 7 giugno 2006 dal Dirigente di settore, con attestazione recata da foglio separato alla copia della richiesta di affissione, in atti);
7. che, come sottolineato, da ultimo, da Cass. 31 marzo 2017, n. 8433 «in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 25079 del 2014), o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa (Corte costituzionale n. 3 del 2010 e n. 258 del 2012)» (così Cass. n. 8433/2017 cit.);
8. che, con precipuo riferimento alla notificazione delle cartelle di pagamento, Corte cost. n. 258/2012, attraverso una sentenza additiva di tipo sostitutivo al fine di superare la rilevata ingiustificata discriminazione in tema di modalità di notifica degli atti, tra la disciplina della notificazione di un atto di accertamento e di una cartella di pagamento, in accoglimento della sollevata questione di costituzionalità, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’impugnato 3° comma (corrispondente all’attualmente vigente 4° comma) dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui dispone che: «Nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600», invece che: «Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, 1° comma, alinea e lett. e), d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600»;
9. che, sempre la citata decisione del Giudice delle leggi, ha affermato che: «Per effetto di tale pronuncia, nei casi di irreperibilità «relativa» (cioè nei casi di cui all’art. 140 c.p.c.), sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell’ultimo comma dello stesso art. 26 d.p.r. n. 602 del 1973, in forza del quale — come visto — «Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto» n. 600 del 1973 e, quindi, in base all’interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell’art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l’alinea del 10 comma dell’art. 60 d.p.r. n. 600 del 1973» (così Corte cost. n.258/2012);
10. che la sentenza va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà a nuova delibazione sulla tempestività dell’opposizione e anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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