CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2017, n. 23081
Tributi – TARSU / TIA – Avviso di accertamento – Omessa motivazione – Mancata indicazione degli elementi essenziali – Rinvio a presupposto avviso bonario – Mancata prova di notifica – Illegittimità dell’avviso
In fatto e in diritto
Il Comune di Ischia propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n. 4319/16 con la quale è stato accolto l’appello di C.F.G. avverso la sentenza della CTP di Napoli n. 312/30/2014 che ne aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso d’accertamento per Tarsu/Tia 2011. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il C..
Con unico motivo il ricorrente assume la violazione degli art. 62 e ss. del d.lgs. n. 507/93 e s.m., nonché dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, sia in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., sia in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., per insufficiente e generica motivazione della sentenza. I giudici d’appello avrebbero ritenuto il difetto di motivazione dell’avviso di pagamento impugnato, senza considerare che al medesimo era stato allegato il presupposto avviso bonario n. 249 del 28.2.2011 – peraltro anche autonomamente notificato alla parte contribuente -; in ogni caso, la parte si era potuta difendere pienamente in giudizio, con tutte le contestazioni ivi spiegate, senza che avesse dimostrato l’effettivo e concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa.
Premessa la inammissibilità della produzione in questa sede dei documenti non prodotti nelle precedenti fasi di merito che non attengano alla nullità della sentenza o l’ammissibilità del ricorso ex art. 372 c.p.c., il ricorso va rigettato.
La CTR ha infatti affermato: il Sig. C. dichiara di non aver mai ricevuto né precedentemente né in allegato all’avviso oggetto della controversia, senza essere in ciò smentito da controparte, che neppure in sede di contenzioso ha efficacemente provveduto alla sua produzione. Tale affermazione, non oggetto di specifica censura da parte del comune ricorrente, non consente di ritenere provata l’avvenuta notifica al contribuente, da parte del comune impositore, dell’avviso bonario, né anteriormente né contestualmente all’avviso impugnato.
La mancata trascrizione dell’avviso impugnato peraltro non consente a questa Corte di valutare che lo stesso contenesse il contenuto essenziale dell’atto presupposto, si da consentire al contribuente di avere certezza degli elementi essenziali della motivazione. E ciò ancor più alla luce della sentenza impugnata che con riferimento all’avviso di liquidazione ha affermato che nell’atto non era dato rinvenire gli elementi essenziali per la identificazione del presupposto dell’imposta né vi era l’indicazione degli immobili sui quali era stata applicata la tassa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il comune ricorrente a pagare a C.F.G.A. le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.
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