CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2017, n. 23100
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Appello notificato a mezzo posta raccomandata – Deposito dell’appello – Termine – Decorrenza – Dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario – Prova – Deposito dell’avviso di ricevimento
In fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di P.A., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto per l’omesso deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione dell’appello inviato per posta raccomandata, ritenendo irrilevante il deposito dell’avviso di ricevimento del plico presentata in cancelleria.
La società intimata si è costituita con controricorso.
Ragioni della decisione
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
La ricorrente lamenta, con il primo motivo la violazione degli artt. 20 d.lgs. n. 546/1992, 137 e 11 c.p.c. e con il secondo la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 4 c.p.c., degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. 546/1992, avendo i giudici della C.T.R. errato nel ritenere necessario, a pena di inammissibilità dell’appello, il deposito della ricevuta della spedizione postale dell’atto considerando che il termine di 30 giorni per detto deposito decorresse dalla data di spedizione del ricorso e non da quello della ricezione del plico raccomandato contenente il ricorso da parte del destinatario.
Il secondo motivo di ricorso, che merita di essere esaminato per ragioni di ordine logico, è fondato ed assorbe l’esame del primo motivo.
Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.
Nella stessa occasione si è poi evocata, con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, ma con affermazione estensibile anche all’ipotesi di notifica a mezzo posta eseguita dall’ufficiale giudiziario, la c.d. prova di resistenza, specificando che …”Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.
Orbene, la decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai suddetti principi di diritto, avendo considerato che ai fini dell’ammissibilità dell’appello notificato a mezzo del servizio postale universale rilevasse il deposito della ricevuta di spedizione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla spedizione essendosi fermata al rilievo del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale, senza nemmeno valutare, ai fini della tempestività della costituzione, gli effetti prodotti dall’avviso di ricevimento depositato, ove corredato dei requisiti formali indicati dalle S.U.
Peraltro, giova evidenziare che la costituzione in giudizio della parte appellante avvenuta il 21.1.2013 con il deposito della cartolina di ricevimento dell’appello -asseverata dalla segreteria della CTR Calabria, agli atti- nella quale era attestata la data di ricezione del plico —avvenuta il 28.12.2012- era senz’altro tempestiva, come parimenti tempestivo deve ritenersi l’appello proposto, considerando l’epoca della pubblicazione della sentenza di primo grado non notificata- 14.5.2012- ed il termine lungo di impugnazione di cui al novellato art. 327 c.p.c. Ciò che conclama l’esito positivo della c.d. prova di resistenza nel caso in esame.
Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, va cassata con rinvio alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione che pure provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.
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