CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2017, n. 28932
Agevolazione prima casa – Immobile di lusso – Conteggio superficie – Locali aventi i requisiti dell’abitabilità – Esclusione dal conteggio dei locali non abitabili – Ripostiglio – Sussiste
In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro L.D. ed ha impugnato la sentenza resa dalla CTR Emilia Romagna indicata in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto l’illegittimità dell’avviso di liquidazione notificato al contribuente con il quale era stata disconosciuta l’agevolazione fiscale c.d. prima casa ai fini dell’imposta di registro per essere l’immobile un’abitazione di lusso.
La parte intimata si è costituita con controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
La ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione del punto 6 del DM 2/8/1969 del punto 21 della Tabella A, parte II, allegata al dPR n. 633/1972, nonché dell’art. 1, nota 2-bis della Tariffa Parte I, All. al dPR n. 131/1986. Avrebbe errato la CTR nel ritenere che ai fini del conteggio della superficie utile erano rilevanti unicamente i locali aventi i requisiti dell’abitabilità.
Il motivo, ammissibile in rito riguardando l’attività di sussunzione dei fatti esaminati dal giudice di merito nella fattispecie normativa, è fondato nei termini di seguito esposti. Giova premettere che in base all’art. 6, D.m. n. 1072 del 2.08.1969, sono classificate come abitazioni di lusso “le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”.
Ora questa Corte ha ritenuto che “…a) nel calcolo della superficie utile per stabilire se un’abitazione sia di lusso deve computarsi quella relativa ai vani interni all’abitazione, ancorché privi dell’abitabilità, in quanto requisito non richiamato dal DM 2 agosto 1969; b) non è possibile alcuna interpretazione che ne ampli la sfera operativa, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica (cfr. Cass. n. 10807 del 2012).” – Cass. n. 17439/2013; Cass. n. 5692/14; Cass. n. 10191/2016. Si è pure ritenuto, sempre in tema di imposta di registro per le abitazioni di lusso, che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica e, quindi, questi non possono essere riconosciuti nelle ipotesi in cui non siano espressamente previsti- con specifico riferimento alle esclusioni di cui all’art. 6 D.M. ult. cit. v. Cass. n. 18483/2016.
Orbene, la CTR ha ritenuto che ai fini della determinazione della superficie utile complessiva non dovesse essere considerato il ripostiglio non abitabile violando, in questo modo, la norma parametro indicata dalla parte ricorrente.
Le considerazioni sopra esposte sono idonee a confutare i rilievi difensivi addotti dalla controricorrente.
In conclusione, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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