CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2017, n. 118
Professionisti – Avvocato – Liquidazione dei compensi – Accertamento
Ritenuto che
– le società oggi resistenti convennero, dinanzi al Tribunale di Milano, gli avvocati L.A., L.I. e il relativo studio associato, chiedendo l’accertamento e la liquidazione dei compensi dovuti ai convenuti per le prestazioni professionali da essi rese in loro favore nel procedimento giurisdizionale n. 633/2010 svoltosi dinanzi al T.A.R. Puglia, nonché l’accertamento negativo delle eventuali pretese degli stessi convenuti relativamente al procedimento giurisdizionale n. 3286/2011 svoltosi dinanzi al Consiglio di Stato;
– i convenuti eccepirono l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, per essere competente il Tribunale di Bari;
– il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 23.9.2015, rigettò l’eccezione di incompetenza territoriale, affermando la propria competenza;
– avverso tale ordinanza i convenuti hanno proposto istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., sulla base di due motivi;
– resistono con memoria ex art. 47 cod. proc. civ. le società attrici;
– il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dell’istanza di regolamento e la declaratoria della competenza del Tribunale di Milano;
– entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-ter cod. proc. civ.;
Atteso che:
– il primo motivo (col quale si deduce la violazione dell’art. 1182 cod. civ., per avere il Tribunale ritenuto che il credito vantato dai professionisti – e per il quale si chiedeva la liquidazione – non fosse liquido e, conseguentemente, per avere ritenuto applicabile il quarto comma dell’art. 1182 cod. civ. – che prevede il foro del domicilio del debitore – piuttosto che il terzo comma dello stesso art. 1182, che prevede il foro del domicilio del creditore) risulta infondato, in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi – l’art. 1182, terzo comma, cod. civ., secondo cui l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev’essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell’art. 1182, secondo cui l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (Sez. 3, Sentenza n. 22326 del 24/10/2007, Rv. 599194; Sez. 2, Ordinanza n. 7021 del 14/05/2002, Rv. 554406; Sez. 2, Sentenza n. 486 del 18/01/1997, Rv. 501835; Sez. 6-3, Ordinanza n. 9273 del 21/04/2011, Rv. 617790; da ultimo Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016, Rv. 640601, secondo cui le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182 comma 3 cod. civ. sono – agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali);
– nella specie, avendo gli attori chiesto l’accertamento e la liquidazione dei compensi dovuti ai professionisti, esattamente la Corte territoriale ha ritenuto che i crediti non fossero liquidi (così a proposito della liquidazione di onorari professionali: Sez. 2, Sentenza n. 12629 del 09/12/1995, Rv. 494991; Sez. 2, Sentenza n. 3547 del 06/12/1971, Rv. 355217) e che, pertanto, l’obbligazione dovesse essere adempiuta presso il domicilio del debitore ai sensi del quarto comma dell’art. 1182 cod. civ., con conseguente riconoscimento della competenza del Tribunale di Milano, quale giudice del luogo ove il debitore ha il domicilio e nel quale deve essere adempiuta l’obbligazione (foro facoltativo per le cause relative alle obbligazioni – c.d. forum destinatae solutionis – ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ.);
– il secondo motivo (col quale si deduce l’erronea determinazione della competenza territoriale del Tribunale di Milano relativamente alla domanda di accertamento negativo del credito) è parimenti infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, in quanto, in tema di competenza per territorio il criterio determinativo della competenza previsto dall’art. 20 cod. proc. civ.
– che indica il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione e che deve valutarsi sulla base della domanda – è applicabile anche alle azioni di accertamento negativo, purché possa stabilirsi una relazione – sia pure di tipo ipotetico – fra l’obbligazione che costituisce l’oggetto della lite ed il luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta e dovrebbe essere eseguita (Sez. 3, Ordinanza n. 15110 del 04/07/2007, Rv. 598705), dovendosi peraltro considerare che, ferma la possibilità degli attori di adire il foro facoltativo ex art. 20 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 1182 comma quarto cod. civ.), non rileva la contraria possibilità dei convenuti, qualora avessero essi agito in giudizio, di adire il giudice del luogo ove è sorta l’obbligazione;
– l’istanza di regolamento va pertanto rigettata, dovendosi confermare la competenza del Tribunale di Milano;
– le spese del presente procedimento vanno compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie e della sopravvenienza, rispetto al momento della proposizione del ricorso, della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite;
– ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza e conferma la competenza del Tribunale di Milano; compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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