CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2017, n. 121
Tributi – Avvisi di accertamento IRPEF – Maggiori redditi di partecipazione
Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
Con sentenza in data 6 ottobre 2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. distaccata di Brescia, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 137/3/04 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che aveva accolto il ricorso proposto da M.V. contro gli avvisi di accertamento IRPEF 1985 -1986 per maggiori redditi di partecipazione alla C.C.B. di B.P. e C. sas.
La CTR, premesso che il processo di appello era stato sospeso con ordinanza 14 luglio 2008 in attesa della definizione di quello pregiudicante relativo al reddito della società partecipata, rilevato peraltro che non vi fossero notizie circa lo stesso, salvo che era ancora pendente avanti alla CTC, affermava il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’Ente impositore in ordine alla sussistenza del maggior reddito di partecipazione oggetto degli atti impositivi impugnati e conseguentemente confermava la sentenza appellata.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.
L’intimata non si è costituita.
Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione degli artt. 43, d.lgs. 546/1992, 295, 297, cod. proc. civ. poiché la CTR nonostante la disposta sospensione del procedimento di appello ha deciso il merito della controversia, senza tuttavia che il procedimento medesimo venisse ritualmente riassunto da alcuna delle parti.
Pur essendo tale censura all’evidenza fondata, tuttavia la pronuncia impugnata merita cassazione per un’altra ragione giuridica, rilevabile d’ufficio.
Anzitutto bisogna rilevare che con la propria decisione la CTR ha implicitamente revocato la previa ordinanza di sospensione del processo, così ponendo rimedio all’errore dapprima compiuto, ma peraltro commettendone un altro.
Pacifico che l’oggetto della presente controversia riguardi un reddito di partecipazione che era a sua volta oggetto di separata controversia “pregiudicante” riguardante il reddito della società partecipata dalla contribuente intimata e che al tempo della decisione di appello risultava essere tuttora pendente avanti alla CTC, la statuizione giuridicamente corretta da assumere non era infatti né quella della sospensione del primo processo né tantomeno la sua decisione nel merito in assenza di una riassunzione del processo stesso alle condizioni (cessazione della causa della sospensione ossia definizione della controversia pregiudicante) e nelle forme di legge.
La CTR doveva invece dichiarare la nullità della sentenza della CTP perché emessa a contraddittorio non integro, essendo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che «In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi. (Nella specie, la S.C., nell’annullare la sentenza impugnata, ha escluso la possibilità di disporre la riunione dei procedimenti, attesa l’assenza di un “simultaneus processus” nei gradi di merito, posto che la causa riguardante la pretesa azionata nei confronti della società era stata decisa in appello oltre due anni prima rispetto a quella relativa al socio)» (Sez. 6-5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014, Rv. 633451).
E’ dunque per questa dirimente ed assorbente ragione che la sentenza impugnata merita cassazione, mentre la giurisprudenza citata dalla ricorrente non risulta pertinente, poiché riguarda il caso, giuridicamente non omogeneo, della sospensione dei procedimenti riguardanti i redditi di partecipazione in società di capitali a base sociale ristretta.
Quindi pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, anche per le spese del presente giudizio.
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