CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2017, n. 123

Tributi – Avviso di accertamento IRES, IVA – Accertamento induttivo del reddito di impresa

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis, cod. proc. civ. è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 22 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 106/5/14 della Commissione tributaria provinciale di Chieti che aveva accolto il ricorso della La P. T. srl contro l’avviso di accertamento IRES, IVA 2007. La CTR in particolare osservava che il primo giudice avesse mal valutato la situazione di reiterato saldo negativo del “conto cassa” della società contribuente nell’anno fiscale de quo e quindi non avesse fatto applicazione del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale tale evenienza giustificava il ricorso all’accertamento induttivo del reddito di impresa. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

Con il primo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 39, d.P.R. 600/1973, 54, d.P.R. 633/1972, 2729, cod. civ., poiché la CTR ha legittimato il ricorso alla procedura di accertamento induttivo in assenza dei presupposti richiesti dalle prime due disposizioni normative e quindi ne ha affermato il fondamento male applicando la terza.

La censura si palesa inammissibile e comunque infondata.

Vi è da ribadire il principio che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis, da ultimo v. Sez. 5, n. 26610 del 2015).

Il mezzo disattende tale regula juris in quanto appunto denuncia una “erronea ricognizione” della fattispecie concreta (poi ribadita nelle censure successive) in particolare relativa alla affermazione della “positività apparente” del conto cassa, mentre al contrario se ne sostiene la “positività reale”, da ciò deducendo dette violazioni di legge.

Peraltro il giudice di appello nel confermare la validità formale del metodo accertativo utilizzato si è uniformato alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa ai fini IRPEG ed ILOR, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo” (Sez. 5, Sentenza n. 27585 del 20/11/2008, Rv. 605673 e successive conformi Sez. 5, 11988 del 2011, Sez. 6-5, n. 656 del 2014).

Con il secondo ed i terzo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole di vizio della motivazione in relazione alla affermazione fattuale della negatività del “conto cassa”, sotto due distinti profili ossia quello dei flussi dei ricavi e quello del ripianamento di fine anno.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente collegate, risultano fondate.

La CTR infatti si è fermata ad un esame meramente superficiale/formale delle movimentazioni contabili del conto de quo, senza tuttavia riscontrare le precise controallegazioni difensive che, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, la ricorrente torna a mettere in evidenza in questa sede.

In particolare il giudice di appello ha omesso di considerare le giustificazioni finanziarie e contabili date ai ripianamenti degli scoperti di conto, consistiti sia nella copertura mediante riduzione del capitale sociale secondo le previsioni codicistiche sia nel flusso delle entrate derivanti dalla gestione caratteristica dell’azienda (agriturismo).

Al di là delle imprecisioni concettuali della formulazione delle censure de quibns, le stesse dunque colgono una effettiva carenza argomentativa che pare sussumibile nella previsione, vigente, dell’ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’ art. 375, cod. proc. civ. per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento quanto al secondo ed al terzo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo anche per le spese del presente giudizio.

 

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