CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2017, n. 124
Tributi – Cartella di pagamento IVA – Dichiarazione integrativa
Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis, cod. proc. civ. è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:
«Con sentenza in data 26 settembre 2014 la Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 196/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Pistoia che aveva accolto il ricorso della Immobiliare B. di B.L. & C. sas contro la cartella di pagamento IVA ed altro 2007. La CTR in particolare rilevava che non potevasi considerare preclusa la detraibilità del maggior credito IVA oggetto della dichiarazione integrativa presentata il 17 novembre 2008 per l’annualità 2007, potendosi validamente presentare tale dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello relativo al credito medesimo; peraltro osservava che la decisione impugnata meritava conferma anche per la ragione, non considerata dal primo giudice, che l’atto impositivo impugnato doveva considerarsi illegittimo, non potendosi nel caso di specie emettersi una cartella di pagamento in esito a controllo automatizzato della dichiarazione integrativa medesima, dovendosi invece emettere un avviso di accertamento. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione 1’ Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Con l’unico motivo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’Agenzia delle entrate lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 8, comma 2 bis, d.P.R. 322/1998, 36 bis, d.P.R. 600/1973, 54 bis, d.P.R 633/1972 in relazione ad entrambe le rationes decidenti della sentenza impugnata, per un verso affermando la perentorietà del termine di cui alla prima disposizione legislativa, per altro verso la legittimità della procedura accertativa adottata.
La censura si palesa infondata sotto entrambi i profili dedotti.
Quanto al primo va infatti ribadito che, non essendo affatto contestata la sussistenza del credito IVA de quo, «La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943).
Quanto al secondo, va altresì ribadito che «In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario» (Sez. 6-5, Ordinanza n. 11292 del 31/05/2016, Rv. 639864).
Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375, cod. proc. civ. per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e se ne propone il rigetto».
Il Collegio condivide la relazione depositata.
Il ricorso va dunque rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio che liquida in euro 4.100 oltre a spese generali e accessorie di legge.
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