CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2018, n. 116
Personale del comparto scuola non di ruolo – Reiterati contratti a tempo determinato – Medesima progressione stipendiale maturata del personale di ruolo – Differenze retributive – Sussiste
Rilevato
1. che la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo, riconosceva ad A.T. – che aveva lavorato in virtù di reiterati contratti a tempo determinato – le differenze retributive in considerazione della progressione stipendiale maturata, in misura pari a quella del personale di ruolo.
Compensava le spese processuali in considerazione della complessità e sostanziale novità della questione trattata e della sussistenza di difformi orientamenti nella giurisprudenza di merito;
2. che per la cassazione della sentenza ricorre il MIUR, che con l’unico articolato motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 del d.lgs n. 368 del 2001, dell’art. 9 comma 18 del d.l. n. 70 del 2011 come convertito dalla legge n. 106 del 2011; dell’art. 4 della l. 3 maggio 1999 n. 124, dell’art. 53 della legge n. 312 del 1980, dell’art. 526 del T.U. istruzione, della direttiva 99/70/CE;
3. che A.T. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, lamentando la compensazione delle spese processuali operata dal giudice di merito, in asserita violazione dell’art. 92 c.p.c.;
4. che il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza;
5. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Considerato
1. che il ricorso principale non è fondato, in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze 07/11/2016 n. 22558, 23/11/2016 n. 23868, e successive conformi con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, – la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;
2. che non vengono prospettate argomentazioni idonee a revocare in dubbio il richiamato orientamento;
3. che la Corte d’appello non ha posto a fondamento della decisione l’art. 53 della legge 11 luglio 1980 n. 312, norma questa che ormai disciplina il solo trattamento economico degli insegnanti di religione (così Cass. n. 22558 del 07/11/2016), sicché il richiamo a tale disposizione come formulato nel ricorso risulta inconferente;
4. quanto al ricorso incidentale, che occorre ribadire che in tema di spese -processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 8421 del 31/03/2017). Nel caso, la Corte territoriale ha motivato la compensazione delle spese individuando le gravi ed eccezionali ragioni (tenuto conto della formulazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile “ratione temporis”) in una situazione fattuale non illogica né erronea, confermata dal fatto che la fondatezza della domanda è stata sancita dalla Corte di Cassazione con le sentenze del 2017.
Questa Corte peraltro ha chiarito che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, quando la decisione sia stata assunta a fronte della novità o dell’oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell’assenza di un orientamento univoco o consolidato all’epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell’Unione Europea intervenute, dopo l’inizio del giudizio, sulla materia (Cass. n. 24234 del 29/11/2016);
5. che per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., entrambi i ricorsi, manifestamente infondati, vanno rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.;
6. che la novità e la complessità della questione posta nel ricorso principale, diversamente risolta dalle Corti territoriali e soltanto dopo il deposito del ricorso dalla Corte di legittimità, nonché la parziale soccombenza reciproca, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio;
7. che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016), sicché nel caso la previsione opera solo per il ricorrente incidentale
P.Q.M.
– rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.