CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2018, n. 117
Tributi – Imposta di registro – Agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina – Obbligo di presentazione del certificato definitivo attestante la qualifica di imprenditore agricolo professionale – Termine triennale di decadenza
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di G.Z. avverso l’avviso di liquidazione per l’imposta di registro, per l’anno 2008;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 l. n. 604/1954 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.;
che, a fronte del termine di decadenza di tre anni, la mancata produzione del certificato entro tale termine non avrebbe potuto essere surrogato dalla certificazione provvisoria, sicché il mancato assolvimento dell’onere avrebbe necessariamente comportato la decadenza dall’agevolazione;
che, col secondo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 4 bis d.l. n. 194/2009, dell’art. 11 disp. prel. c.c. nonché dell’art. 43 DPR n. 445/2000 e dell’art. 36 I. n. 183/2011, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. giacché la CTR avrebbe erroneamente affermato che l’obbligo del deposito del certificato sarebbe venuto meno per l’ipotesi di specie, laddove la nuova disciplina legislativa sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio 2012, mentre il termine triennale dalla conclusione del contratto sarebbe spirato il 9 dicembre 2011;
che l’intimato ha resistito;
che il primo motivo è fondato;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha dato atto “della sussistenza in fatto dei presupposti, nella specie mai contestata dall’Agenzia e provati agli atti del giudizio” sicché “il Giudice Tributario addirittura può autonomamente accertare l’esistenza dello status di coltivatore diretto anche a prescindere dalla certificazione”;
che tale affermazione si fonda su Sez. 5, n. 11610/03 (e sulle successive Sez. 6-5, 10248 del 02/05/2013 e Sez. 5, n. 8326 del 09/04/2014), la quale peraltro si riferiva ad una fattispecie diversa, in cui l’accertamento giudiziale era stato conseguenza del diniego delle agevolazioni, per la mancata produzione nel termine della prescritta certificazione, non rilasciata dall’Ispettorato competente nonostante la tempestività della richiesta;
che, nella presente ipotesi, va riconfermato il principio per il quale, in tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina stabilite dalla I. n. 604 del 1954, il contribuente che non adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio il certificato definitivo attestante la sua qualifica di imprenditore agricolo professionale entro il termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell’atto, non perde il diritto ai benefici ove provi di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti, e detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l’istanza ma anche di seguirne l’iter”, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall’ufficio (Sez. 5, n. 9842 del 19/04/2017; Sez. 6-5, n. 15489 del 26/07/2016; Sez. 5, n. 10406 del 12/05/2011; Sez. 5, n. 9159 del 16/04/2010);
che, pertanto, in mancanza di un’inerzia da parte della P.A., l’interessato è tenuto a presentare entro il termine perentorio di tre anni il certificato definitivo, senza il quale sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie (Sez. 6- 5, n. 15489 del 26/07/2016; Sez. 6-5, n. 25438 del 17/12/2015);
che anche il secondo motivo è fondato, giacché l’atto considerato è precedente all’entrata in vigore della legge n. 183/2011;
che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo;
che le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetto il ricorso introduttivo.
Compensa le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 22555 depositata il 19 luglio 2022 - In tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina, il contribuente può avvalersi della facoltà di chiedere l'applicazione provvisoria dei benefici contemplati dalla…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3460 - Le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta, riconosciute in favore dell’imprenditore agricolo professionale persona fisica, sono soggette alla specifica causa di decadenza…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 28392 depositata il 29 settembre 2022 - In tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina relative all'imposta di registro, nell'ipotesi in cui il contribuente, intendendo fruire dei relativi benefici,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 aprile 2019, n. 11415 - In tema di ICI, le agevolazioni consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola di persone si applicano qualora detta società possa essere considerata…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 settembre 2019, n. 24341 - Per l'imprenditore agricolo professionale, per poter beneficiare delle agevolazioni in tema di imposte sulla registrazione dell'acquisto di terreni agricoli, non necessita del certificato…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…