CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2018, n. 119
Classamento – Questione di competenza giurisdizionale – Variazione di intestazione catastale di immobili ricadenti in area demaniale marittima – Giurisdizione del giudice ordinario
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l’appello di A.D.C., B.M., B.M. e R.D.C. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest’ultima aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione riguardo all’accertamento dei confini ed aveva respinto l’impugnazione dei contribuenti contro la rendita attribuita;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato come rientrassero nella giurisdizione del giudice tributario le controversie concernenti l’intestazione, la delimitazione, figura ed estensione nonché il classamento dei terreni;
Considerato
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 2° D.Lgs n. 546/1992, ai sensi dell’art. 360 n. 1 c.p.c.: la giurisdizione del giudice tributario sarebbe inscindibilmente legata alla natura tributaria del rapporto e dunque al rispetto delle norme concernenti l’attribuzione o la modifica delle rendite catastali ovvero l’intestazione catastale e delle successive volture, non estensibile all’accertamento del diritto di proprietà o di altri diritti reali e pertanto, facendosi questione intorno alla demanialità della zona, la giurisdizione sarebbe spettata al giudice ordinario; che gli intimati non hanno resistito;
che il motivo è fondato;
che, infatti, appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l’esistenza ed estensione del diritto di proprietà, controversie nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori (Sez. U, n. 26901 del 23/12/2016);
che, pertanto, nell’ambito della giurisdizione ordinaria rientra certamente la controversia per cui è giudizio, sorta a seguito della delimitazione di una determinata area, con la variazione di intestazione catastale di taluni immobili, già intestati ai privati e ricadenti nell’area demaniale marittima del Comune di Sperlonga;
che pertanto la predetta sentenza va cassata, dovendosi dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.