CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2018, n. 120
Contenzioso tributario – Giurisdizione – Competenza – Classamento catastale – Formazione di nuova particella su una zona di demarcazione tra la proprietà privata e la contigua fascia demaniale marittima – Giurisdizione tributaria
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Trapani. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di A.M.B. contro il rigetto del reclamo avverso la formazione di una nuova particella catastale su una zona di demarcazione tra la proprietà privata e la contigua fascia demaniale marittima; che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato come la proprietà privata dei ricorrenti risultasse accertata dal giudicato del giudice civile e che rientrassero nella giurisdizione del giudice tributario le controversie concernenti l’intestazione, la delimitazione, figura ed estensione nonché il classamento dei terreni;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi;
che col primo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, D.Lgs n. 546/1992 in relazione all’art. 32 cod. nav. e 950 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 1 c.p.c.: la giurisdizione del giudice tributario sarebbe inscindibilmente legata alla natura tributaria del rapporto e dunque al rispetto delle norme concernenti l’attribuzione o la modifica delle rendite catastali ovvero l’intestazione catastale e delle successive volture, non estensibile all’accertamento del diritto di proprietà o di altri diritti reali e pertanto, facendosi questione intorno alla demanialità della zona, la giurisdizione sarebbe spettata al giudice ordinario;
che, col secondo, si assume la violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 32 statuto regionale e DPR n. 684/1977, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la materia del demanio marittimo rientrerebbe nell’ambito della competenza regionale siciliana;
che l’intimata non ha resistito;
che il primo motivo è infondato;
che, infatti, come risulta in atti, il contenzioso avanti il giudice ordinario era stato a suo tempo instaurato, tant’è che il Tribunale di Marsala sez. distaccata di Castelvetrano in primo grado (sentenza n. 8/2002) e la Corte d’Appello di Palermo in secondo grado (sentenza n. 66/2007) avevano delibato la questione, con una statuizione passata in cosa giudicata; che, nell’ambito della giurisdizione ordinaria rientrano certamente le controversie “instaurate tra un privato ed un Ente pubblico relative a rapporti tra proprietà finitime, alla loro effettiva estensione nonché al regolamento dei rispettivi confini (art. 950 cod. civ.). non potendo nessuna di esse includersi nella “materia urbanistica ed edilizia” di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34″ (Sez. U, n. 4127 del 15/03/2012); che qualora le risultanze catastali siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all’esito di un’azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi (Sez. U, n. 2950 del 16/02/2016);
che il secondo motivo è inammissibile, per la sua palese genericità;
che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancanza di attività difensiva da parte di quest’ultima.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.