CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2018, n. 132
Disconoscimento delle prestazioni agricole – Sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo – Accertamento contenuto in diversa sentenza passata in giudicato – Preclusione dell’esame del punto accertato e risolto comune ad entrambe le cause – Eccezione alla regola della corrispondenza tra scopo e “petitum”
Rilevato che
– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che, per quanto di interesse nel presente giudizio, aveva respinto la domanda di – R.M. avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento di disconoscimento delle prestazioni agricole rese nell’anno 2004 presso l’azienda agricola M..
Ad avviso della Corte territoriale l’esito dell’istruttoria svolta non era stato tale da superare le anomalie riscontrate dagli ispettori dell’I.N.P.S. ed era risultato in contrasto con la stessa documentazione prodotta dall’appellante;
– propone ricorso per cassazione R.M. affidato a due motivi;
– l’I.N.P.S. ha depositato procura in calce al ricorso notificato;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– il ricorrente ha depositato memoria;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Considerato che
– con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 115-116, 324-342, 434 cod. proc. civ. e 2907, 2909, 2697, 2033 cod. civ. con riguardo all’onere della prova del fatto costitutivo della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo ed alla mancata applicazione d’ufficio del sopravvenuto giudicato;
– con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 e 295 cod. proc. civ. con riguardo all’omessa valutazione dei fatti acquisiti attraverso la documentazione non contestata e le testimonianze raccolte;
– il primo motivo è fondato e determina l’assorbimento del secondo;
– risulta dal ricorso per cassazione che tra le parti era intervenuta altra sentenza del Tribunale di Salerno, la n. 2986 resa in data 12/6/2013 con la quale era stato accertato, in via definitiva ed irrevocabile, il dedotto rapporto di lavoro agricolo per l’annata 2004, ai fini della ripetizione delle indennità corrisposte dall’I.N.P.S. (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso per cassazione, il contenuto della suddetta sentenza ritualmente riprodotto alle pagg. 4 e 5 e l’attestazione di giudicato prodotta in uno con il ricorso per cassazione);
– risulta sempre dal ricorso per cassazione (pag. 2 punto 2. “Fase di appello”) che tale sentenza era stata allegata dalla M. tra gli atti del proprio fascicolo nel giudizio di appello nel corso del quale era stata specificamente posta in rilievo l’esistenza di un giudizio definitivo sul presupposto giuridico a base della pretesa;
– secondo un costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, anche ove ne sia solo il necessario presupposto logico, e la relativa preclusione opera anche nell’ipotesi in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono il “petitum” del primo (cfr. Cass. 16 maggio 2002, n. 7140; id. SU 17 dicembre 2007, n. 26482);
– tale indirizzo giurisprudenziale richiede che entrambe la cause, tra le stesse parti, abbiano ad oggetto un medesimo titolo negoziale od un medesimo rapporto giuridico ed una di esse sia stata definita con sentenza passata in giudicato: in tal caso, infatti, l’accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l’esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il “petitum” del primo (cfr. Cass. 16 maggio 2006, n. 1365; Cass. 3 ottobre 2005, n. 19317; Cass. 5 marzo 2013, n. 5478; Cass. 21 ottobre 2013, n. 23723);
– nella fattispecie in esame non vi è dubbio che l’accertamento del diritto della M. alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli in relazione allo svolgimento di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’azienda “M.” e per l’anno 2004 avesse formato oggetto di positivo accertamento da parte del Tribunale di Salerno nella sentenza n. 2986 resa in data 12/6/2013 e passata in giudicato;
– ed allora il giudice del gravame, ai fini della valutazione della domanda proposta da R.M., non poteva non tener conto di tale definitivo accertamento;
– pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, va accolto il primo motivo di ricorso (assorbito il secondo) e va cassata in parte qua l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Napoli perché proceda all’esame della domanda proposta dalla M. tenendo conto dell’intervenuto giudicato;
– il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso (assorbito il secondo); cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche, per le spese alla Corte di appello di Napoli.
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