CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 luglio 2017, n. 16461
Ici – Avvisi di accertamento – Terreni ritenuti aree fabbricabili
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 978/6/2015, depositata il 25 settembre 2015, notificata l’8 ottobre 2015, la CTR dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara – ha respinto l’appello proposto dalla sig.ra M.I. nei confronti del Comune di Ortona per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Chieti, che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avvisi di accertamento ICI per gli anni 2008, 2009 e 2010 relativamente ad alcuni terreni ritenuti aree fabbricabili.
Avverso detta pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, erroneamente rubricati come due, cui resiste con controricorso il Comune.
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia erronea applicazione e/o interpretazione degli artt. 10 e 11 della Legge Regione Abruzzo 12 aprile 1983, in relazione all’art. 360,1° comma, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la decisione impugnata ha escluso che l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di approvazione del Piano Regolatore Generale (di seguito PRG) del Comune di Ortona avesse comportato l’automatica caducazione della delibera di adozione del piano stesso da parte del Comune, di modo che le aree oggetto degli atti impositivi non potessero essere più ritenute fabbricabili secondo la previsione di piano, senza che quindi potessero nella fattispecie trovare applicazione i principi di cui alle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte n. 25505 e 25506 del 2006 e successiva giurisprudenza conforme.
Il motivo è inammissibile e, in ogni caso, manifestamente infondato. Premesso che sono incontroversi i fatti storici posti a base della decisione impugnata e che possono riassumersi nell’intervenuto annullamento, con sentenze del TAR Abruzzo n. 550 e n. 557 del 2014 della delibera di approvazione del PRG per vizi propri del procedimento di approvazione, non essendo stato preceduto l’atto di approvazione dal procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) e dagli studi di micro zonizzazione sismica di cui all’art. 5 della Legge Regione Abruzzo n. 28/2011, il motivo – che si limita a prospettare come conseguenza automatica ex se dell’annullamento dell’atto di approvazione la caducazione del piano regolatore, quale atto presupposto – non coglie l’effettiva ratio decidendi della decisione impugnata e, in ogni caso, non dimostra l’erroneità in diritto delle conclusioni affermate rispetto alle circostanze fattuali dalle quali trae origine il relativo assunto, che, d’altronde, appare in linea con i principi espressi in materia dal giudice amministrativo.
Se, infatti, può affermarsi che necessariamente l’annullamento della delibera comunale di adozione del piano determini effetti automaticamente caducanti sul successivo provvedimento di approvazione (cfr., ad esempio, Cons. Stato sez. 4, 14 luglio 2014, n. 3654; Cons. Stato, sez. 4, 28 dicembre 2012, n. 6703) non è altrettanto valida in assoluto la proposizione inversa, proprio in ragione dell’autonomia dei relativi procedimenti.
L’impugnazione del provvedimento di approvazione può, dunque, anche prescindere dalla prospettazione dei vizi propri dell’adozione del piano, e ciò è proprio quanto, come in fatto non è controverso, accaduto nella fattispecie in esame, dove l’annullamento della delibera di approvazione è avvenuta per l’omissione della c.d. VAS, che può intervenire sino all’approvazione del PRG, e della predisposizione degli studi di micro zonizzazione sismica di cui all’art. 5 della legge della Regione Abruzzo n. 28/2011.
Deve, quindi, darsi atto della correttezza in diritto dell’affermazione del giudice tributario d’appello, laddove ha affermato che «non può dubitarsi dell’imponibilità dei terreni ai quali la vocazione edificatoria sia stata conferita dallo strumento urbanistico adottato dal Comune di Ortona il 21 dicembre 1997, rimasto indenne dalla pronuncia rescindente del giudice amministrativo, che ha annullato soltanto il successivo e distinto atto conclusivo di approvazione».
Nella fattispecie in esame, date le circostanze sopra riportate in fatto, la censura è infondata nella sua premessa maggiore, la cui infondatezza finisce con il travolgere l’argomento consequenziale della pretesa, da parte ricorrente, non riferibilità alla fattispecie in esame del principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con le note sentenze 30 novembre 2006, n. 25505 e n. 25506, secondo cui l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicazione del criterio di determinazione della base imponibile, fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione di esso da parte della Regione e dell’adozione di strumenti urbanistici attuativi, principio di seguito costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte Cass. Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16174; Cass. sez. 5, 16 novembre 2012, n. 20137; Cass. sez. 5, 5 marzo 2014, n. 5161; Cass. sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4091), in un quadro di riferimento segnato anche da pronuncia della Corte costituzionale (ord. 27 febbraio 2008, n. 41), che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma d’interpretazione autentica dell’art. 2 lett. b) del d.lgs. n. 504/1992, rappresentata dall’art. 36, comma 2 del d.l. n. 223/2006, come convertito nella legge n. 248/2006, secondo cui «un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo», che aveva fatto seguito all’art. 11 quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203/2005, convertito con modificazioni, nella legge n. 248/2005.
Resta salva, infatti, nella fattispecie in esame, la qualificazione delle aree in oggetto come fabbricabili, secondo la previsione di piano, non travolta dall’annullamento della delibera di approvazione per motivi afferenti al procedimento stesso di approvazione.
Del pari è inammissibile il secondo motivo, col quale la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2, comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 504/1992. In realtà – anche a prescindere dalla non pertinenza della norma denunciata con la statuizione oggetto di censura, che attiene alla determinazione della base imponibile dell’ICI, segnatamente, con riferimento al valore delle aree fabbricabili, prevista dall’art. 5, comma 5 del citato decreto – nella censura parte ricorrente fa confluire considerazioni che, per un verso, ripropongono il motivo originario d’impugnazione con il quale il ricorrente aveva dedotto il difetto di motivazione dell’atto impositivo, per l’altro, senza il riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.,nella sua attuale formulazione, neppure invocato, sollecitano alla Corte una diversa valutazione rispetto al giudice di merito quanto alla congruità del valore di stima ricavato da relazione (allegata) di stima dell’Agenzia del Territorio, ciò che in questa sede è precluso (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 7 gennaio 2014, n. 91; Cass. sez. 6-5, ord. 28 marzo 2012, n. 5024).
Ugualmente è inammissibile il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 74 del d. lgs. n. 504/1973 e dell’art. 1 della legge n. 296/2006.
Con detta censura, in effetti, la ricorrente finisce con il riproporre in sede di legittimità questione involgente non l’illegittimità della sentenza impugnata, ma l’eccezione, ritenuta implicitamente dal giudice di merito assorbita, di nullità dell’atto impositivo per carenza di sottoscrizione da parte del funzionario comunale cui sono attribuiti i poteri gestionali per il tributo in oggetto e per carenza della comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze della relativa nomina.
Ne consegue che è inammissibile l’articolazione della censura sub specie del vizio di violazione di norma di diritto sostanziale, non essendo stata affrontata la questione dal giudice tributario d’appello, la cui decisione avrebbe dovuto quindi essere censurata, in subordine per l’ipotesi di mancato accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, attraverso la deduzione del vizio di omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., (cfr. Cass. sez. 6 – L 12 gennaio 2016, n. 329; Cass. sez. 5, 18 maggio 2012, n. 7871), avuto riguardo al carattere improprio del ritenuto assorbimento, avendo in realtà la CTR deciso direttamente in punto di fondatezza della pretesa impositiva del Comune di Ortona in ragione del criterio della ragione più liquida.
In termini analoghi questa Corte ha avuto modo recentemente di esprimersi in controversie del tutto analoghe tra altri contribuenti ed il Comune di Ortona (tra queste, in particolare, cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 3 novembre 2016, n. 22247; Cass. sez. 6-5, ord. 29 novembre 2016, n. 24308).
Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.
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