CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 ottobre 2017, n. 23187
Indennità di accompagnamento percepita in quanto cieco assoluto – Assegno di superinvalidità spettante ai ciechi assoluti bilaterali per cause di guerra – Equiparazione – Misura dell’indennità e relative modalità di adeguamento automatico – Sussiste – Intero complesso delle misure di assistenza predisposte – Esclusione
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 18.6.2011, la Corte d’appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di G.T. volta alla equiparazione tra l’indennità di accompagnamento percepita in quanto cieco assoluto e l’assegno di superinvalidità spettante ai ciechi assoluti bilaterali per cause di guerra;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione G.T., con due motivi; che l’INPS ha resistito con controricorso;
che il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto dell’impugnazione;
Considerato in diritto
che, con i due motivi di ricorso, parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, I. n. 429/1991, e 21, comma 1, d.P.R. n. 915/1978, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che l’equiparazione tra il trattamento economico spettante ai ciechi assoluti e ai ciechi assoluti bilaterali di guerra non andasse effettuata con riguardo alla misura dell’assegno di superinvalidità spettante a questi ultimi;
che questa Corte ha già chiarito che l’equiparazione dell’indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella prevista per i grandi invalidi di guerra investe esclusivamente la misura dell’indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, ma non comporta l’estensione ai primi dell’intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore dei secondi, onde va escluso il diritto ad una equiparazione dell’indennità di accompagnamento all’assegno di superinvalidità per i ciechi di guerra, di cui all’art. 1, ed all. 1, I. n. 422/1990 (che richiama, per la determinazione della misura di tale prestazione, l’art. 3, comma 2, I. n. 656/1986), senza peraltro che tale differenziazione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione della diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente, in quest’ultimo caso, da eventi bellici, che comportano anche un elemento risarcitorio, estraneo all’ipotesi della invalidità civile (Cass. n. 24982 del 2016);
che il ricorso va pertanto rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità in considerazione della posteriorità dell’affermazione del superiore principio di diritto rispetto all’epoca di proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
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