CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2017, n. 20725
Fallimento – Concordato preventivo – Domanda senza previa deliberazione
Fatti di causa
A. B. e I. G. srl impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ne ha rigettato il reclamo proposto avverso la dichiarazione di fallimento della società, pronunciata in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità di una domanda di concordato preventivo con riserva presentata senza previa deliberazione a norma dell’art. 152 legge fall, del pur unico amministratore.
Propongono tre motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso il fallimento. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che i giudici del merito abbiano erroneamente ritenuto necessaria la previa delibera degli amministratori della società di capitali già al momento della presentazione della domanda di concordato con riserva, anziché solo al momento della presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 161 commi secondo e terzo legge fall. Rilevano come per invalidare l’interpretazione posta a fondamento della decisione impugnata risulti decisivo il testo dell’art. 152 comma 2 legge fall., che richiede la deliberazione degli amministratori delle società di capitali per «la proposta e le condizioni del concordato».
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che i giudici del merito abbiano erroneamente escluso l’applicabilità, anche alla delibera ex art. 152 legge fall., dell’art. 162 comma 1 legge fall, nella parte in cui prevede che il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
Con il terzo motivo infine i ricorrenti lamentano che i giudici del merito abbiano erroneamente escluso l’applicabilità dell’art. 182 comma 2 c.p.c., laddove prevede che il giudice assegni un termine al la parte per sanare eventuali difetti di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione.
2. Il primo motivo del ricorso è fondato e assorbente.
Sulla questione posta dal primo motivo si riscontra in realtà un contrasto sia in dottrina sia nella giurisprudenza di merito.
Si discute se il rispetto delle formalità previste dall’art. 152 legge fall, (assunzione della decisione da parte dell’organo competente, verbalizzazione notarile e pubblicità) sia necessario anche ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva. E come si è rilevato in dottrina, le risposte astrattamente possibili sono quattro: a) le formalità devono essere rispettate solo al momento della presentazione della domanda “con riserva”; b) le formalità devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta; c) le formalità sono richieste in entrambi i momenti; d) le formalità sono richieste in uno dei due momenti e, quindi, al momento della presentazione della domanda “con riserva” o al momento del suo successivo completamento.
Tuttavia, secondo una recente decisione di questa corte, «ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui all’art. 161, comma 6, l.fall., è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore», attesa «la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva, e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice» (Cass., sez. 1, 12/1/2017, n. 598).
Ne consegue che, se la domanda di concordato con riserva può essere sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura rilasciata dal legale rappresentante della società, le formalità prescritte dall’art. 152 legge fall, devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo e il terzo.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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