CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2017, n. 20739
Sgravio ex art. 3, co. 5, L. 448/1998 – Lavoratori subordinati già soci di cooperativa – Diritto – Non sussiste
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 17.11.2010, la Corte d’appello di Potenza ha confermato la statuizione di primo grado che aveva dichiarato l’insussistenza del diritto di C. s.c.r.l. a fruire degli sgravi ex art. 3, comma 5, I. n. 448/1998, in riferimento a tre lavoratrici assunte con contratto di lavoro subordinato a far data dal 2001, trattandosi di lavoratrici che figuravano quali socie della cooperativa fin dal giugno 1998;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione C. s.c.r.l., con un unico motivo di censura;
che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificato;
che il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso;
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 5, I. n. 448/1998, e 12 prel. c.c., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che gli sgravi spettassero solo a nuovi lavoratori che fossero anche nuovi soci, sul presupposto che, nelle società cooperative di produzione e lavoro, l’incremento dell’occupazione debba passare necessariamente attraverso un aumento della compagine sociale;
che, a parere del Collegio, l’art. 3, comma 5, I. n. 448/1998, nel prevedere che il beneficio dello sgravio debba riconoscersi «anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti», deve interpretarsi nel senso che, per potere la società cooperativa di lavoro fruire dello sgravio in questione, il lavoratore neoassunto deve essere anche un nuovo socio, essendo l’aggettivo «nuovi» riferito tanto ai soci quanto ai lavoratori e non potendo attribuirsi alla disposizione altro senso che quello «fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse» (art. 12 prel. c.c.);
che, essendosi la sentenza impugnata attenuta al superiore principio di diritto, il ricorso va conseguentemente rigettato, provvedendosi sulle spese come da dispositivo, giusta il criterio della soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 1.600,00, di cui € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.