CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 aprile 2017, n. 8769
Esercizio del servizio di taxi – Cessione della licenza – Mancata registrazione del contratto
1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione per mancata registrazione di un contratto di cessione – ritenuto dall’Ufficio a titolo oneroso – della licenza per l’esercizio del servizio taxi al quale il contribuente opponeva trattarsi di trasferimento per successione (de cuius P. R.), oltre a rilevare il difetto di motivazione dell’atto impositivo;
2. Ritenuto che l’amministrazione non ha notificato controricorso ma ha depositato un atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione;
3. Lette le conclusioni scritte depositate il 6 marzo 2017 dal Sostituto Procuratore Generale R. S. che ha chiesto il rigetto del ricorso;
4. Considerato che l’atto impositivo oggetto della presente controversia è lo stesso (avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni n. 2531, prot. 41680 emesso l’il maggio 2007 per la mancata registrazione del contratto di cessione della licenza per l’esercizio del servizio taxi, trasferita con disposizione dirigenziale del Comune di Napoli n. 722 del 23.02.2004) già impugnato dal coerede P. P., con identici motivi: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 42 e 61 del d.P.R. 600/73 in quanto inesistente il contestato trasferimento di azienda; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 58, d.P.R. 917/1986; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 52, d.P.R. 131/86; d) violazione e falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. ed art. 360, \/ comma 1, n. 5, cod. proc. civ.;
5. Considerato che la predetta controversia è stata decisa da questa Corte con le sentenze nn. 2050, 2051, 2052 e 2053 del 2017, pronunciate nei confronti dei coeredi P. P., P. A., A. A. e P. P., le cui motivazioni sono pienamente condivise dal collegio, sicché deve adottarsi analoga decisione per la controversia qui in esame:
a) le censure poste con il primo e il secondo motivo si risolvono in questioni di fatto sottratte al vaglio del giudice di legittimità:
peraltro la sentenza impugnata ha sia pur sinteticamente “dato atto che, nel ritenere avvenuto il trasferimento di azienda verbale, e come tale tassabile ai fini dell’imposta di registro ai sensi degli artt. 3, lett. b) e 15 del T.U.I.R., l’Ufficio correttamente si è avvalso di presunzioni semplici fondate su dati e notizie comunque raccolti”;
b) quanto al terzo motivo (supposto vizio di motivazione dell’atto impositivo) va osservato che la Commissione Tributaria regionale ha correttamente rilevato che “lo stesso ricorrente riferisce di avere appreso dall’atto impugnato innanzi alla CTP che il valore della cessione era stato determinato dall’Ufficio con riferimento ad una pubblicazione del “Sole 24 ore” del 4.07.2006 e ad uno studio emesso da altro Osservatorio di categoria. Trattasi, dunque, di elementi di valutazione, costituiti da specifici documenti e luoghi di informazione, che sono stati valorizzati per paragone; elementi che non hanno precluso alla parte contribuente di potersene avvalere a fini difensivi, ben potendo consultarli e contrastarli con altri elementi di prova”;
c) quanto al quarto motivo deve osservarsi che”la valutazione dell’avviamento commerciale della azienda ceduta è una questione di mero fatto e come tale sottratto al vaglio di legittimità”.
6. Considerato che, pertanto, il ricorso debba essere rigettato e non debba provvedersi sulle spese in ragione del mancato utile esercizio di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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