CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 dicembre 2017, n. 29015
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Appello – Notifica a mezzo posta – Consegna a persona diversa dal destinatario – Mancata prova di spedizione raccomandata informativa – Nullità – Sanatoria per raggiungimento dello scopo
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380-bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione dei contribuenti avverso l’avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2006;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto come l’Agenzia avesse esibito l’avviso di ricevimento dell’atto di appello, ma non la prova dell’avvenuta ricezione dell’appello medesimo;
Considerato
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 comma 4° D.Lgs. n. 546/1992, in relazione agli artt. 139 c.p.c.e 4 comma 3° I. n. 890/1982, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.;
che, sulla scorta dell’avviso di ricevimento, l’atto di appello risultava notificato da messo autorizzato ai sensi dell’art. 16 comma 4° D.Lgs. n. 546/1992 ed era stato spedito con raccomandata, sicché null’altro avrebbe dovuto provare l’Ufficio onde dimostrare il perfezionamento della notifica; che gli intimati hanno resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria;
che il motivo è fondato;
che, ai sensi del comma 4° art. 16 D.Lgs n. 546/1992 “L’ufficio del Ministero delle finanze e l’ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria, con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2”, il quale, a sua volta afferma che “Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall’art. 17”;
che il messo autorizzato ha utilizzato il servizio postale ordinario;
che in tema di notificazione a mezzo posta degli atti processuali, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell’atto, la mancata prova dell’avvenuta spedizione della cd. raccomandata informativa determina non l’inesistenza, bensì la nullità della notifica dell’atto di appello, suscettibile di sanatoria ex tunc per raggiungimento dello scopo nel caso di costituzione dell’appellato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (Sez. 6 – 5, n. 24823 del 05/12/2016); che la CTR non si è adeguata ai predetti principi; che la memoria depositata non è idonea a modificare il quadro così delineato;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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