CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 giugno 2017, n. 13973
Tributi – IVA – Detrazione – Controllo formale automatizzato – Cartella di pagamento – Operazioni imponibili – Diritto alla detrazione.
Massima:
La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.
Rilevato che
Con sentenza in data 10 novembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 415/7/12 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che aveva accolto il ricorso della G. srl contro la cartella di pagamento IVA 2007.
La CTR osservava in particolare che non si poteva negare la detrazione IVA oggetto della ripresa fiscale effettuata con iscrizione a ruolo ex art. 54 bis, d.P.R. 633/1972, non ostandovi l’omessa presentazione della dichiarazione della medesima imposta per la precedente annualità, rilevando peraltro l’irritualità/contradditorietà del comportamento amministrativo dell’Ente impositore, il quale dopo aver azionato detta speciale procedura accertativa, aveva inviato alla società contribuente un questionario ai fini della verifica “sostanziale” del credito d’imposta de quo.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un unico mezzo.
L’intimata non si è difesa.
Considerato che
Con l’unico mezzo dedotto -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione degli artt. 21, 30, 54 bis, d.P.R. 633/1972, poiché la CTR ha affermato la detraibilità del credito IVA in questione, nonostante l’omissione della dichiarazione d’imposta per l’annualità precedente.
La censura è infondata.
Va infatti ribadito che «La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 – 01).
La sentenza impugnata si conforma a tale principio di diritto e non merita pertanto cassazione.
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’intimata.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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