CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2017, n. 16531
Tributi – Accertamento – Imposte sui redditi – Reddito d’impresa – Redditi non contabilizzati
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. La società C. s.a.s. di E. De R. e C. s.n.c. ed i soci impugnavano l’avviso di accertamento con cui l’agenzia delle entrate aveva rilevato induttivamente redditi non contabilizzati afferenti l’anno d’imposta 1999 per lire 130.840.000 ed aveva, conseguentemente, rideterminato la maggiore imposta Irap ed Iva, oltre a sanzioni ed interessi.
La commissione tributaria provinciale di Novara accoglieva i ricorsi riuniti ritenendo infondato l’accertamento in quanto basato su una ricostruzione induttiva fondata su presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza. Proponeva appello l’agenzia delle entrate e la commissione tributaria regionale del Piemonte lo accoglieva sul rilievo che, pur in presenza di una contabilità dichiarata regolare sotto l’aspetto formale, l’ufficio aveva dato dimostrazione della fondatezza del suo assunto e ciò benché la ricostruzione dei movimenti contabili fosse stata difficoltosa, come si evinceva dal fatto che la stessa legale rappresentante della società aveva avuto difficoltà nel distinguere le diverse tipologie qualitative dei prodotti venduti e dei relativi prezzi, fatto quest’ultimo che accentuava la non sostenibilità delle contestazioni metodologiche effettuate dalla società.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 39, comma 1, lettera d, del d.p.r. 600/1973 ed all’articolo 2697 cod. civ. perché l’accertamento è basato su presunzioni semplici e non invece su una pluralità di presunzioni gravi, precise e concordanti.
4. Con il secondo motivo deduce insufficiente motivazione su un fatto controverso decisivo, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ.. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata è basata su argomenti ipotetici e contraddittori che non costituiscono valida motivazione dell’esistenza delle presunzioni gravi, precise e concordanti richieste in caso di accertamento condotto con metodo analitico-induttivo.
5. Osserva la Corte che i due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati e devono essere accolti.
La Corte di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui, sia in tema di accertamento delle imposte sui redditi che di accertamento ai fini IVA, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, sempre che la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente e sostanzialmente inattendibile, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento dei contribuente. In siffatta ipotesi, pertanto, è consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva. (Cass. n. 6951/2017; Cass. n. 4312/2015; Cass. n. 6849/2009; Cass. n.13319/2011).
Nel caso che occupa la CTR ha ritenuto legittimo l’accertamento dell’agenzia delle entrate la quale aveva desunto l’esistenza di ricavi non contabilizzati dal fatto che, oltre alla vendita con fattura, erano verosimilmente state effettuate vendite con corrispettivo nella percentuale del 6,7% per i prodotti di produzione propria e del 27% per gli altri prodotti, deducendo tale circostanza dal fatto che tale proporzione era evincibile dalle vendite effettuate con fattura, senza tuttavia fornire elemento alcuno atto a suffragare l’assunto che i prodotti venduti con scontrino fossero della stessa tipologia di quelli venduti con fattura. L’agenzia ha, inoltre, calcolato il prezzo di vendita dei prodotti mediante una media dei costi delle esistenze iniziali, delle rimanenze finali degli acquisti aumentati della percentuale di ricarico del 40% senza operare distinzione alcuna tra i vari articoli, posto che non è legittima la presunzione di ricavi, maggiori di quelli denunciati, fondata sul raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita operato su alcuni articoli, anziché su un inventario generale delle merci da porre a base dell’accertamento né è legittimo il ricorso al sistema della media semplice, anziché a quello della media ponderata, quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico inferiore a quella risultante dal ricarico medio. Non può ritenersi, dunque, che gli elementi analizzati dalla CTR costituiscano presunzioni gravi, precise e concordanti, non avendo i giudici di appello valutato la sussistenza della natura delle presunzioni su cui era basato l’accertamento tenendo conto dei principi esposti, occorrendo, inoltre, considerare che il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza nel senso precisato, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli articoli 2727 e ss. e 2697, secondo comma, cod. civ. (Cass. n. 9784/2010).
Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione.
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