CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2017, n. 16633
Tributi locali – ICI – Fabbricati – Accertamento – Area fabbricabile – Contenzioso tributario
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 4254/6/2015, depositata il 17 luglio 2015, la CTR del Lazio rigettò gli appelli riuniti proposti reciprocamente dal Comune di Roma Capitale e della società S.E. S.p.A. avverso la sentenza di primo grado n. 359/57/12 resa dalla CTP di Roma su ricorso proposto dalla società avverso avviso di accertamento ai fini ICI per l’anno 2004, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso della contribuente, dichiarando dovuta dalla società la minor somma di Euro 14.967,90 rispetto a quella richiesta dall’ente con l’atto impositivo impugnato.
Avverso la pronuncia della CTR il Comune di Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che la decisione impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che l’importo detratto dalla CTP dalla maggior somma richiesta dal Comune con l’avviso di accertamento impugnato non era riferita ai fabbricati oggetto di accertamento nel presente giudizio, ma ad area fabbricabile, come desumibile dallo stesso codice tributo risultante dal modello F24 riferito al versamento effettuato dalla società.
Con il secondo motivo l’ente ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 58 del d. lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2697 c.c. e delle norma queste correlate, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la decisione impugnata avrebbe ignorato la documentazione prodotta dall’Amministrazione con il ricorso in appello, essendo stata contumace nel giudizio di primo grado.
I motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto tra loro connessi.
Posto che non è chiaro dal tenore della decisione impugnata che l’Amministrazione abbia allegato, in uno al ricorso in appello nuovi documenti, la cui produzione, in tal caso, avuto riguardo alla specialità della norma del processo tributario (art. 58, comma 2, del d. lgs. n. 546/1992) rispetto a quella (art. 345) del codice di procedura civile, doveva ritenersi senz’altro ammissibile (tra le molte, cfr. Cass. sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3361; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2016, n. 27474), va rilevato che la decisione impugnata, nel confermare il minor importo ritenuto dovuto dalla contribuente all’Amministrazione rispetto al quantum di cui all’atto impositivo impugnato, non mostra di aver tenuto in conto alcuno la circostanza fattuale, comunque pacificamente allegata dal Comune con il ricorso in appello, del riferimento a diversa causale (per area fabbricabile) estranea all’avviso di accertamento in questa sede impugnato inerente ad ICI su fabbricati, del versamento effettuato dalla contribuente.
Trattandosi di fatto controverso e decisivo per il giudizio per il giudizio tale da poterne determinare il diverso esito, il ricorso dell’Amministrazione comunale va accolto, demandandosi alla CTR quale giudice di rinvio specificamente il riscontro, sulla base degli F24 relativi ai versamenti prodotti, se essi siano effettivamente riferibili agli immobili oggetto dell’accertamento impugnato dalla società, onde legittimarne il calcolo in detrazione come operato, in conformità alla decisione di primo grado, dal giudice d’appello rispetto al maggior importo reclamato dal Comune a titolo di ICI per i fabbricati oggetto di accertamento.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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