CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 maggio 2017, n. 11103
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Comunicazioni a cura della segreteria tributi – Avviso della data fissata per la trattazione – Destinatari – Parte non costituita – Esclusione – Fondamento
Preso atto
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;
che V. M. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del M. avverso un avviso di liquidazione e sanzioni, per imposta di registro, ipotecaria e catastale per l’anno 2007;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato, in tema di agevolazioni tributarie per la prima casa, come il contribuente non ne avrebbe potuto godere, giacché, fra il primo ed il secondo acquisto, era decorso un intervallo di ventuno mesi e dunque il trasferimento della residenza si era realizzato oltre il termine decadenziale di diciotto mesi;
Rilevato
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il M. deduce omessa comunicazione dell’avviso di trattazione del giudizio di appello ed annullamento degli atti consequenziali: il ricorrente non avrebbe mai ricevuto la comunicazione dell’avviso di trattazione, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 546 del 1992;
che l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso;
che il ricorso è inammissibile, perché irrimediabilmente tardivo; che, nel processo tributario, il diritto della parte all’informazione, ex art. 31 D. Lgs. n. 546/1992, è condizionato ad un atto di diligenza processuale, rappresentato dalla costituzione in giudizio, la cui omissione, corrispondendo ad una scelta legittima della stessa parte, le impedisce di dolersi della lesione del suo diritto di difesa (Sez. 5, n. 24520 del 21/11/2005);
che, nella specie, come si legge nella decisione della CTR, il M. non si era costituito nel giudizio d’appello, sicché la segreteria della Commissione Regionale non aveva alcun obbligo di comunicare l’udienza di trattazione; che, d’altronde il ricorrente neppure adduce alcuna causa di nullità della notificazione del ricorso, idonea a rimetterlo in termini per il ricorso per cassazione;
che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
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