CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 maggio 2017, n. 11134
Tributi – Accertamento – Avviso di accertamento – Notifica – Relata di notifica – Omessa apposizione sulla copia consegnata al destinatario – Conseguenze – Inesistenza o nullità della notificazione – Esclusione – Limiti
Rilevato che
Con sentenza in data 29 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale del Molise respingeva l’appello proposto da Equitalia Polis spa avverso la sentenza n. 33/2/10 della Commissione tributaria provinciale di Isernia che aveva accolto il ricorso della D.V.C. srl contro la cartella di pagamento IVA, IRPEG 2005. La CTR osservava in particolare che l’assenza di relata di notifica dell’atto esattivo nella copia in possesso della contribuente, per contro presente su quella in possesso dell’Agente della riscossione, implicava l’inesistenza giuridica della notifica stessa, non sanabile ex art. 156, cod. proc. civ.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud deducendo due motivi.
Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle entrate; la D.V. Costruzioni srl non si è difesa.
Considerato che
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 26, d.P.R. 602/1973, 60, d.P.R. 600/1973, poiché la CTR ha ritenuto l’inesistenza giuridica e non sanabilità della procedura notificatoria della cartella esattoriale impugnata a causa della mancata scrittura della relata di notifica nella copia dell’atto consegnato alla società contribuente destinataria.
La censura è assorbentemente fondata.
Vi è infatti da ribadire che «In tema di notificazione degli avvisi di accertamento tributario, l’omessa riproduzione della relazione di notifica nella copia consegnata al destinatario non comporta né l’inesistenza della notificazione, ove non sorgano contestazioni circa l’esecuzione della stessa come indicata nell’originale dell’atto, né la nullità, prevista invece nella diversa ipotesi di difformità del contenuto delle due relate, bensì una mera irregolarità» (Sez. 5, Sentenza n. 1532 del 05/02/2002, Rv. 552079).
La sentenza impugnata non è conforme a tale principio di diritto e merita perciò solo di essere cassata.
Il ricorso deve dunque essere accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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