CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 maggio 2017, n. 11138
Tributi – Accertamento – Contenzioso tributario – Contributo unificato – Versamento
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;
che R. C. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva respinto il suo appello e quello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Treviso. Quest’ultima, a sua volta, aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP anno 2007; che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato – per quel che qui ancora interessa – come il contribuente avesse riferito fatti inerenti ad annualità non più verificabili ed accertabili e come le incongruenze emerse, ancorché con un’indagine a campione, apparissero sufficienti per esprimere un giudizio di inattendibilità dell’intero impianto difensivo;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, si deduce la falsa applicazione degli artt. 32 comma 1° punti 2 e 7 del DPR n. 600/1973 e 51 comma 2 punti 2 e 7 del DPR n. 633/1972, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.;
che, in particolare, nessuno degli articoli denunciati avrebbe dettato regole in merito alla pienezza della prova in capo al contribuente, che la CTR avrebbe malamente letto ed interpretato, applicando falsamente l’art. 32 ed utilizzando dati del tutto scollegati: insomma, le modalità con le quali il Collegio aveva operato nel prendere in considerazione e valutare i documenti avrebbe dovuto far ritenere un’omessa corretta applicazione della normativa vigente; che, col secondo, si invoca sempre la falsa applicazione degli artt. 32 comma 1° punti 2 e 7 del DPR n. 600/1973 e 51 comma 2 punti 2 e 7 del DPR n. 633/1972, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.;
che, in particolare, l’errata lettura delle norme di legge di cui sopra avrebbe condotto la CTR a non prendere in considerazione la documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado: insomma, la prova richiesta sarebbe stata fornita mediante la produzione di oltre 100 documenti, a fronte dei quali la sentenza impugnata avrebbe utilizzato criteri di valutazione della prova del tutto avulsi dalla normativa applicabile;
che l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso; che i due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, per il loro collegamento logico – sono infondati;
che, invero, con entrambi il ricorrente, utilizzando sostanzialmente gli stessi concetti, si duole della valutazione data dalla CTR alla documentazione portata a prova contraria, rispetto agli elementi posti dall’Ufficio a base dell’accertamento: le censure sono del tutto generiche, mancando di chiarire quale interpretazione adottata dai giudici di appello contrasti con le norme di legge denunciate e rispetto a quali allegazioni la stessa interpretazione sia incorsa nei vizi di violazione di legge;
che, in realtà, il contenuto dei due motivi – fra loro, come detto, speculari – si traduce in una critica al risultato dell’attività ermeneutica della CTR, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivata, come nel caso di specie;
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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