CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2017, n. 23285
Tributi – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Sanzioni – Estinzione giudizio
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecce. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso di Carmelo G. avverso una cartella di pagamento, avente ad oggetto IRPEF, Irap, Iva e interessi, per l’anno 2004;
che, nella decisione impugnata, la CTR – per quel che qui interessa – affermava la legittimità della cartella, ad eccezione della parte riguardante gli interessi, giacché di essi non sarebbero state specificate le modalità di calcolo;
Considerato
che, il ricorso è affidato ad un motivo, col quale Equitalia S.p.a. assume la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, con violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1 comma 165 I. n. 296/2006, lamentando che la relativa domanda non era stata formulata dal contribuente e che le modalità di calcolo degli interessi sarebbero stabilite ex lege;
che il G. non ha resistito, mentre si è costituita l’Agenzia delle Entrate, aderendo al ricorso principale e svolgendo un motivo di appello incidentale per denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 25 e 30 DPR n. 602/973 e 6 D.M. n. 321/99, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR non avrebbe considerato che il contenuto della cartella è normativamente predeterminato, sicché ove l’agente nel compilare la cartella rispetti la previsione di legge, riportando il contenuto della norma e si attenga al modello ministeriale, la cartella avrebbe dovuto reputarsi correttamente compilata sotto il profilo contenutistico e motivazionale. L’art. 25 d.p.r. n. 602/973 non farebbe rientrare nel contenuto necessario della cartella l’indicazione del saggio di interessi applicato e del relativo tasso, essendo esso normativamente stabilito; che, inoltre, la sentenza avrebbe omesso di specificare se gli interessi, in tesi non dovuti, fossero quelli relativi ai tardivi o omessi pagamenti delle imposte oppure quelli relativi agli interessi di mora;
che la Corte deve dare atto che, nelle more della discussione, la ricorrente Equitalia ha dichiarato che, essendo intervenuto uno sgravio totale della cartella di pagamento oggetto di impugnativa, era venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio;
che la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a determinare l’estinzione del giudizio se non notificata alle controparti costituite o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto, ma vale comunque a far venire meno l’interesse alla decisione, determinando l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Sez. U, n. 7378 del 25/03/2013; Sez. 3, n. 12743 del 21/06/2016);
che, in tema di impugnazioni, la ratio dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta (Sez. 6 – 2, n. 13636 del 02/07/2015).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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