CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 settembre 2017, n. 20772
Differenze retributive – Trattamento di previdenza aziendale in forma assicurativa – Illegittimo computo dei premi della polizza collettiva
Rilevato
che con sentenza del 24.1-15.2.2011 (nr. 580/2011) la Corte d’Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede e per l’effetto ha rigettato le domande proposte da G.F., A.M. e D.L. nei confronti del datore di lavoro E., aventi ad oggetto la condanna dell’Ente al pagamento delle differenze sul trattamento di previdenza aziendale derivanti dall’illegittimo computo a decorrere dall’anno 1983 dei premi della polizza collettiva INA, che alimentava il fondo, sul 20% dello stipendio goduto nell’anno 1982 senza tenere conto della successiva dinamica retributiva;
che avverso tale sentenza hanno proposto ricorso G.F. e D.L., articolato in quattro motivi, al quale ha opposto difese E. con controricorso;
che il ricorso non è stato notificato a ISPRA-Istituto Superiore per La Protezione e la Ricerca Ambientale;
che D.L. ha depositato atto di rinunzia al ricorso, con accettazione di E.;
che il difensore dei ricorrenti risulta alla attualità cancellato dall’albo dei cassazionisti;
Considerato
che la intervenuta cancellazione del difensore dall’albo dei cassazionisti non rileva nell’attuale grado, nel quale non si applicano le cause di interruzione previste dagli artt. 292 e segg. cod.proc.civ;
che gli originari ricorrenti hanno denunziato in premessa l’incostituzionalità dell’art. 8 Legge 5 marzo 1982 n. 84, posto a fondamento della decisione impugnata (norma che rimetteva alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente dall’E.) per contrasto con I’art. 39 Cost. nonché con gli artt. 2, 3 co.2, 16, 38 e 97 Cost.
Hanno dedotto:
– con il primo motivo, violazione dell’art. 38 C. Hanno censurato la affermazione in sentenza della natura retributiva del trattamento oggetto di causa, assumendone la natura previdenziale sulla base dei seguenti rilievi; all’atto della cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore aveva la possibilità di vedersi riconoscere una rendita vitalizia integrativa della pensione ovvero la cessione in proprietà della polizza; il trattamento non aveva incidenza sul computo della pensione; il contratto individuale di lavoro non poneva dubbi sulla funzione previdenziale della contribuzione; gli accantonamenti non erano stati trattenuti dall’Ente datore di lavoro, ma versati ad un ente terzo, con conseguente autonomia dal rapporto di lavoro; la polizza prevedeva una partecipazione agli utili, dei quali non avevano ricevuto informazione;
– con il secondo motivo: violazione dell’art. 1419 cod.civ., in relazione all’art. 14, comma 2 L. 19 febbraio 1975, n. 70 ed all’art. 38 Cost., deducendo, da un canto, che il considerare legittimo il «congelamento» della base di calcolo del premio assicurativo, come disposto dall’art. 52 del CCNL, privava la previdenza in questione della sua naturale funzione e, comunque, che essi al momento della stipula del contratto individuale di lavoro avevano fatto affidamento sulla tutela previdenziale ivi prevista, subendo successivamente un pregiudizio in mancanza di compensazione;
– con il terzo motivo: violazione dell’art. 1 disp. prel. cod.civ., giacché l’art. 52 del CCNL, individuato dalla Corte di merito come fonte regolatrice del trattamento, violava la disposizione dell’art. 14 della legge 70/1975, fonte normativa previdenziale di rango superiore, che aveva inteso mantenere in essere non solo il fondo di previdenza ma anche il relativo meccanismo di contribuzione;
– con il quarto motivo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sotto i seguenti profili: la applicabilità dell’art. 8 L. n. 84 del 1982 agli stipendi ed alla previdenza obbligatoria e non anche ad un negozio di natura privata, quale quello in questione; la abrogazione della suddetta norma dell’art. 8 (ex art. 23 della legge 25.8.1991 nr. 282) nonché dell’art. 14, comma 2, L. n. 70 del 1975 (ex art. 18 co.9 D.Lgs. 21.4.1993, nr.124); la salvezza dei diritti quesiti nella successione tra contratti collettivi;
che nei confronti di D.L. deve dichiararsi la estinzione del processo ex art. 391 cod.proc.civ., stante la ritualità della rinunzia;
che ritiene il collegio si debba rigettare il ricorso proposto da G.F.;
che deve osservarsi in premessa come la legge 5 marzo 1982, n. 84, all’art. 8, comma 1, dispose che «il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall’E. è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all’entrata in vigore del primo contratto collettivo, il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalla disciplina vigente sulla base della L. 20 marzo 1975, n. 70».
In attuazione della trascritta previsione, l’art. 52 del CCNL 31.12.1982 per il personale dell’E. stabili, per quanto rileva in causa, che «i dipendenti che, alla data di entrata in vigore del presente contratto usufruiscono del trattamento integrativo di previdenza in forma assicurativa in essere presso l’E., conservano il trattamento stesso nel valore maturato nell’ultimo mese di vigenza del precedente ordinamento in base alla relativa normativa».
La legittimazione delle parti collettive a disporre del trattamento de quo discendeva, dunque, direttamente da quanto disposto dal citato art. 8, comma 1, L. n. 84 del 1982.
Tale assunto trova conferma nel principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunziarsi sul riparto di giurisdizione, in relazione alla natura del trattamento in questione (Cassazione civile, sez. un., 12/10/2009, n. 21556); nel citato arresto si è affermato trattarsi di prestazioni che hanno stretta inerenza sostanziale al rapporto di impiego – tale che la contribuzione non è altro che una parte della prestazione retributiva (così realizzandosi, ma per il tramite della retribuzione, la funzione previdenziale di cui all’art. 38 Cost.) – e perciò natura del tutto diversa da quella assunta dai contributi previdenziali obbligatori.
Non vi è, poi, questione di tutela dei diritti quesiti, poiché la disposizione collettiva dell’articolo 52 ha previsto la conservazione del trattamento nell’importo maturato, dovendosene quindi escludere la dedotta reformatio in peius.
Da ultimo non sussiste il denunziato contrasto tra la previsione dell’articolo 52 CCNL E. e la norma dell’articolo 14, comma 2, L. 70/1975 – che disponeva la conservazione dei fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti del parastato ( limitatamente al personale in servizio o già1 cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge ) – giacché la conservazione dei fondi di previdenza non implicava, altresì, la garanzia di mantenimento per il futuro dell’eventuale meccanismo di progressione dei versamenti a finanziamento dei fondi.
Da questo esposto deriva il rigetto delle censure mosse con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso.
Quanto al primo motivo, sulla questione di causa si è formato un consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis: Cass. civ., sez. lav. sent. 14.10.2015 nr. 20721; 19.5.2015 nr. 10231; 26.3.2010 nr. 7374) nel senso che le controversie promosse da dipendenti – in servizio o in quiescenza – nei confronti di enti pubblici non economici diversi dallo Stato in ordine al trattamento integrativo erogato da tali enti in aggiunta alla pensione non attengono ad un rapporto previdenziale ma sono relative a prestazioni di natura retributiva; in ogni caso, pur a volerne ammettere la natura previdenziale, non si ravviserebbe alcun contrasto con l’articolo 38 Cost., poiché trattandosi di previdenza integrativa la stessa ben potrebbe essere disciplinata con accordi collettivi.
I dubbi di costituzionalità della citata disposizione dell’art. 8 L. n. 84 del 1982 sollevati nella premessa del ricorso appaiono manifestamente infondati, atteso che la norma viene ad inserirsi nel progressivo processo di omogeneizzazione della disciplina del lavoro pubblico con il lavoro privato – a partire dalla contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico sancita dalla L. 29 marzo 1983, n. 93 e sino alla privatizzazione del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche attuata dal D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 29 e successive modificazioni- la cui legittimità costituzionale è stata sancita dal Giudice delle leggi (sentenza del 16 ottobre 1997 n. 309) anche sotto il profilo della conformità agli articoli 39 e 97 Cost.
che pertanto il ricorso deve essere respinto;
che le spese si compensano nei confronti di D.L. per la accettazione della rinunzia da parte di E.; per la posizione di G.F. vengono regolate secondo la soccombenza, come da dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo nei confronti di D.L.
Rigetta il ricorso proposto da G.F.
Compensa le spese nei rapporti con D.L.
Condanna G.F. al pagamento delle spese, che liquida in € 100 per spese ed € 3.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.