CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 settembre 2017, n. 20774
Liquidazione coatta amministrativa – Ammissione al passivo – Mancata perequazione del trattamento del Fondo Integrativo Pensioni – Diritto quesito – Non sussiste
Rilevato
Che la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 102/2014, ha respinto l’impugnazione di S. Spa, in liquidazione coatta amministrativa, avverso la sentenza con cui il locale Tribunale aveva ammesso al passivo S. M., N. e M. B. quali eredi di G. B., ex dipendente in pensione dal 6 dicembre 1973, per la somma di L. 5.299.562, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di mancata perequazione del trattamento del Fondo Integrativo Pensioni (FIP) che avrebbe dovuto essere erogato ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di detto Fondo per il periodo ottobre 1995 – ottobre 1996;
che con ricorso la S. ha domandato la cassazione della sentenza per tre articolati motivi, illustrati da memoria e che ha resistito l’intimato con controricorso.
che il P.G. non ha depositato conclusioni;
Considerato
Che con il primo motivo di ricorso si denuncia “errata applicazione del principio di salvezza del diritto quesito alla materia della perequazione automatica in violazione della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55”; con il secondo mezzo di impugnazione si sostiene: “violazione delle norme di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg., ed in particolare di cui all’art. 1363 c.c., con riguardo alla persistente operatività della clausola oro, come disciplinata dall’art. 5, lett. b) del regolamento FIP” nonché “insufficiente ed erronea motivazione: art. 360 c.p.c., n. 5″,” con il terzo motivo si denuncia falsa applicazione dell’art. 429 c.p.c.;
Che i motivi vanno trattati congiuntamente perché connessi e sono fondati;
che, infatti, questa Corte di cassazione con molteplici sentenze ( vd. da ultimo Cass. n. 16022/2014; 19928/2014) ha avuto modo di affermare che:
l’oggetto del diritto fatto valere in giudizio si fonda sulla particolare disciplina che, in passato, era stata dettata per regolare i trattamenti di pensione elargiti da Fondi esonerativi o esclusivi dell’AGO ai dipendenti di istituti di credito di diritto pubblico poi privatizzati;
ai dipendenti della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane (S.) si applicavano regimi esonerativi, contemplati dalla L. 20 febbraio 1958, n. 55, in base ai quali il trattamento veniva elargito da Casse o Fondi di previdenza appositamente creati dai datori di lavoro e sottoposti alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il cui statuto era approvato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
i pensionati usufruivano del suddetto meccanismo – che veniva identificato, nel linguaggio politico- sindacale del settore, con le espressioni “aggancio al pari grado in servizio” oppure “clausola-oro” – in base al quale era stabilita l’estensione ai pensionati dei miglioramenti contrattuali dei lavoratori in servizio;
tale sistema non venne modificato dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, che introdusse la cosiddetta perequazione automatica secondo l’incremento dell’indice del costo della vita calcolato dall’ISTAT ai fini della scala mobile della retribuzione ai lavoratori dell’industria poiché tale legge riguardava soltanto l’AGO, né trovò applicazione la ulteriore modifica, in senso peggiorativo, del suddetto sistema di perequazione della pensioni, introdotta dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 10;
il quadro normativo è mutato con il d.l. n. 942/1977 conv. in I. n. 41/1978 dal momento che sono state eliminate le condizioni di particolare favore e la disciplina della perequazione dell’AGO è stata estesa a tutte le gestioni che prevedevano un diverso regime;
la soppressione delle disparità di trattamento ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost. n. 349/1985) non potendosi ipotizzare diritti quesiti all’ammontare della pensione ed essendo ragionevole l’intervento legislativo determinato dalla carenza di risorse finanziarie e dalla ingiustificata disparità di trattamento tra pensionati ( Corte Cost. 390/1995, Corte Cost. 240/1994 ) e tale orientamento è stato condiviso dalle SS.UU. n. 11904, n. 11905 e n. 11906 del 2001 considerandosi soppresso e non sospeso il meccanismo perequativo precedente e non incidente sul medesimo assetto la legge 218/1990 ed il d.lgs. 357/1990 che avevano privatizzato gli istituti di diritto pubblico;
è stato in pari tempo consentito ai pensionati di tali istituti di mantenere il trattamento di miglior favore, precisando che tale riconoscimento ha riguardato quei regimi ancora in vigore – che da tale ultima normativa sono stati trasformati in integrativi – ma non quelli che erano stati ormai soppressi; pertanto, con il D.L. n. 942 del 1977, art. 1, conv. nella L. n. 41 del 1978, è venuta meno per i regimi esonerativi la base giuridica su cui trovavano fondamento le clausole statutarie che contemplavano il sistema perequativo dell”‘aggancio al pari grado di servizio” quale quello in controversia;
il d.l. 942/1977 e la I. n.41/1978 non hanno interessato i regimi esclusivi del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli per la ritenuta natura retributiva, seppure differita, del relativo trattamento pensionistico ed erroneamente si è confusa la loro disciplina con quella dei regimi esonerativi; per tali ragioni, dunque, non può attribuirsi rilievo alla sentenza Arras contro Italia della Corte Europea dei Diritti dell’uomo del 10 febbraio 2012 che ha ritenuto l’irretroattività della legge n. 234/2004 in violazione dell’art. 6 della CEDU;
che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio ;
che ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 1, si ritiene opportuno enunciare il seguente principio di diritto: < Per i pensionati degli istituti bancari di diritto pubblico poi privatizzati che godevano dei regimi esonerativi contemplati dalla L. 20 febbraio 1958, n. 55, per effetto del D.L. 23 dicembre 1977, n. 942, art. 1 (convertito dalla L. 27 febbraio 1978, n. 41) è stato definitivamente abolito il regime perequativo delle pensioni c.d. dello “aggancio al pari grado in servizio” (conosciuto anche come “clausola-oro”), che non è stato più ripristinato. Pertanto, su tale assetto normativo – considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 349 del 1985 – non ha spiegato alcuna efficacia la normativa con la quale sono stati privatizzati gli istituti di credito di diritto pubblico, contenuta nella L. 30 luglio 1990, n. 218 e nel D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357. Infatti, la disposizione ivi prevista con la quale è stato consentito ai pensionati di tali istituti di mantenere il trattamento di miglior favore ha riguardato quei regimi particolari che, all’epoca, erano ancora in vigore – e che da tale ultima normativa sono stati trasformati in integrativi – ma non quelli che erano stati ormai soppressi;
che quanto alle spese processuali, si reputa che sussistano giusti motivi per una integrale compensazione delle spese dell’intero processo, in considerazione della peculiarità fattuale della controversia e della complessità delle questioni trattate;
che non sussistono la condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. 115 del 2002
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Dichiara compensate le spese dell’intero processo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 settembre 2020, n. 20478 - In tema di blocco della perequazione automatica delle pensioni ex art. 1, comma 19, l. n. 247/2007 per le pensioni di reversibilità, l'importo-base sul quale calcolare l'eventuale superamento…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 febbraio 2020, n. 4506 - La domanda di insinuazione tardiva sia ammissibile solo se diversa, per petitum e causa petendi, rispetto alla domanda di insinuazione ordinaria, essendo altrimenti preclusa dal giudicato…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 settembre 2020, n. 20476 - Per le pensioni di reversibilità il blocco della perequazione automatica delle pensioni ex art. 1, comma 19, l. n. 247/2007 l'importo-base sul quale calcolare l'eventuale superamento della…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 18 novembre 2021, n. C-358/20 - L’articolo 168 e l’articolo 213 nonché il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), letti alla luce dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 11 novembre 2021, n. C-281/20 - Ad un soggetto passivo deve essere negato l’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa all’acquisto di beni che gli sono stati ceduti, qualora…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 ottobre 2022, n. 30713 - La natura del "diritto del lavoratore di ottenere dall'Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.f.r. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 l.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…