CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 settembre 2017, n. 20799
Tributi – Accertamento cd. “a tavolino” – Verbale di chiusura delle operazioni – Rispetto del termine dilatorio per l’emissione dell’avviso di accertamento – Esclusione
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che la controricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:
con sentenza n. 4748/33/2015, depositata il 4 novembre 2015, la CTR della Lombardia rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della sig.ra B.B. avverso la sentenza della CTP di Milano, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF ed IRAP per l’anno 2007.
Avverso la sentenza della CTR l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui resiste la contribuente con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria critica alla proposta del relatore depositata in atti.
Con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 della L. n. 212/2000 e degli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973, anche nel relativo combinato disposto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la decisione impugnata ha ritenuto nullo l’avviso di accertamento impugnato perché notificato prima del termine di sessanta giorni dal verbale di chiusura delle operazioni, rilevando come nella fattispecie in esame non vi fosse stato alcun accesso, trattandosi di accertamento cd. a tavolino, sulla base dell’acquisizione di documenti richiesti dall’Amministrazione e forniti dalla contribuente a seguito di risposta al questionario ad essa inviato.
Il motivo è manifestamente fondato, trovando applicazione, nella fattispecie in esame, il principio espresso da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823 e ribadito dalla successiva giurisprudenza conforme (tra le altre, cfr. Cass. sez. 6- 5, ord. 2016, n. 10903; Cass. sez. 6-5, ord. 31 maggio 2016, n. 11283; Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3012; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030), secondo cui un obbligo generale di contraddittorio, la cui violazione comporti la nullità dell’atto, sussiste unicamente riguardo ai tributi armonizzati e purché il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere al fine di valutare la natura non meramente pretestuosa dell’opposizione.
Nel caso di specie, è incontestato che si sia trattato di accertamento a tavolino relativamente ad IRPEF ed IRAP, per cui deve escludersi, in assenza di espressa disposizione, che la mancanza di previo contraddittorio finalizzato all’emissione dell’atto impositivo sia sanzionata a pena di nullità dell’atto.
Né la contribuente, in memoria, nell’insistere, affinché, in subordine, sia sollevata questione di legittimità costituzionale ove l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite sia equiparato a diritto vivente, ha evidenziato profili nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla stessa citata decisione delle Sezioni Unite (par. 4) nell’escludere dubbi di costituzionalità del difetto del previo espletamento del contraddittorio endoprocedimentale nell’espletamento di accertamenti a tavolino aventi ad oggetto tributi non armonizzati.
Il ricorso va dunque accolto, in conformità alla proposta del relatore, e la sentenza impugnata di conseguenza cassata, con rinvio per nuovo esame alla CTR della Lombardia in diversa composizione, che, nell’attenersi al succitato principio di diritto, svolgerà gli ulteriori accertamenti di fatto necessari in relazione alle questioni rimaste assorbite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 novembre 2021, n. 37440 - In tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19394 del 16 giugno 2022 - In tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 12695 depositata il 21 aprile 2022 - In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi armonizzati di un obbligo generale…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19082 del 14 giugno 2022 - In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali l'amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale a pena di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 maggio 2021, n. 13832 - In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi "armonizzati" di un obbligo generale di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20816 - In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…