CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2017, n. 29153
Tributi – Accertamento – Contraddittorio preventivo o endoprocedimentale – Invalidità dell’atto – Differenza tra Tributi armonizzati e non – Sussiste
Rilevato che
1. con riguardo ad avvisi di accertamento per Irpef, Irap, Iva, Add.Rcg.Com. degli anni d’imposta 2005-2006, emessi a seguito di indagini finanziarie, il contribuente censura la decisione con cui la C.T.R., previo esame di tutta la documentazione prodotta, ne ha accolto parzialmente l’appello, sulla base di apposita c.t.u.;
2. il ricorrente propone tre motivi di ricorso connessi (violazione degli artt. 24, L. 4/1929,. 7 e 12, co. 7, L. 212/2000, 52 co. 6, e 33 co. 1, d.P.R. 633/1972) sostenendo che, pur essendosi pacificamente svolto un contraddittorio preventivo, l’amministrazione non avrebbe rispettato l’obbligo di redazione del relativo p.v.c. né il termine dilatorio di sessanta giorni per l’emissione degli avvisi;
3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.
Considerato che
4. il ricorso è infondato, alla luce dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte in tema di “contraddittorio preventivo o endoprocedimentale” (Cass. SU 24823/15; conf. ex plurimis Cass. 21884/17, 19879/17, 6183/17, 24368/16, 24199/16, 15744/16, 16036/15, 5632/15; cfr. C. Cost. 132/15), in base al quale:
4.1. per i tributi cd. “non armonizzati” (come Irpef e Irap) il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, co. 7, l. n. 212/00, si applica solo ai casi espressamente contemplati di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, e non anche agli accertamenti cd. “a tavolino”, effettuati cioè in Ufficio, in base a notizie e documenti acquisiti presso terzi o fornite dal contribuente mediante questionari o colloqui, in tal senso militando sia il dato testuale della norma che le peculiarità delle verifiche in loco, “in quanto caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali”,
4.2. per i tributi cd. “armonizzati” (come l’iva), invece, “la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”;
5. nel caso di specie, è lo stesso contribuente ad ammettere, in fatto, che non vi è stato alcun accesso, ispezione o verifica nei propri locali, che la verifica è iniziata per l’anno 2005 “in data 19.2.2010: quindi ben 6 mesi prima” con “la richiesta di esibizione di tutta la documentazione contabile”, che al successivo 5 agosto 2010 risale “la notifica degli inviti a comparire per il contraddittorio”, con estensione della verifica fiscale all’anno 2006, che è poi seguita “la fissazione del primo incontro al giorno 13.09.2010 (sette mesi dopo la consegna dei documenti)”, quindi “un nuovo incontro al 27.09.2010”, una ulteriore proroga “al 19.10.2010 per il 2005 ed al 26.10.2010 per il 2006”, ed infine che “in data 20.10.2010 il ricorrente ha provveduto a fornire giustificazioni”.
6. si è pertanto trattato a tutti gli effetti di un accertamento cd. “a tavolino”, per il quale non si prevede il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12, co. 7, L. 212/00, a decorrere dalla sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni, come previsto invece in caso di accesso, ispezione e verifica nei locali del contribuente, alla stregua delle prescrizioni dell’art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/72 e dell’art. 33, comma 1, d.P.R. n. 600/73 (cfr. Cass. 15010/14, 9424/14, 5374/14, 2593/14, 20770/13, 10381/11);
quanto all’Iva, il contraddittorio preventivo si è pacificamente svolto ed all’esito di apposita c.t.u. il giudice d’appello ha già accolto parzialmente le contestazioni di merito del contribuente;
7. al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. ‘
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.