CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2017, n. 29192
Tributi – ICI – Terreni agricoli – Concessione edilizia per la costruzione di un capannone da adibire alla conservazione ed alla lavorazione dei prodotti agricoli – Riqualificazione come terreno edificabile
Rilevato
che con l’impugnata sentenza n. 70/10/10, depositata il 12/7/2010, la Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna respingeva l’appello del Comune di Savignano sul Rubicone e confermava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì, la quale aveva accolto il ricorso proposto da P. L., in proprio e quale titolare dell’omonima ditta, ed annullato gli avvisi di accertamento notificati dal predetto Comune, per omessa dichiarazione e mancato pagamento della imposta comunale sugli immobili (ICI), relativamente agli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004, calcolata sul valore di un terreno ritenuto edificabile, essendo stata rilasciata una concessione edilizia per la costruzione di un capannone da adibire alla conservazione ed alla lavorazione dei prodotti agricoli;
che, secondo il Giudice di appello, non è dubitabile “che il terreno di cui si tratta, previsto dal PRG come agricolo, sia assoggettabile al regime fiscale previsto per i terreni agricoli e quindi può essere condiviso quanto affermato dalla CTP che ha ritenuto di considerare agricolo detto terreno fino alla ultimazione del fabbricato per essere poi sottoposto alla diversa tassazione conseguente al classamento catastale attribuito”;
che avverso la sentenza della CTR il Comune propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il contribuente resiste con controricorso; che il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso e memoria;
Considerato
che con il motivo d’impugnazione il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5, D.Lgs. n. 504 del 1992, giacché il Giudice di appello non ha considerato che, in base al PRG del Comune adottato nel 1973, e successiva Variante Generale approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 3197 del 15/7/1986, vigente negli anni oggetto di accertamento, l’area era ricompresa in Zona E, e che la normativa comunale (art. 51 delle NTA) ammetteva una limitata possibilità di realizzare in zona agricola impianti produttivi di tipo agricolo, che inoltre in base alla Variante Urbanistica Generale adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 11/10/2000, e poi al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/7/2001, l’area già nell’anno 2000 era definita come “comparto di attuazione di iniziativa privata” per insediamenti produttivi, qualificazione sufficiente per ritenere il terreno per cui è causa edificabile, ed ancora, che il Comune prudenzialmente aveva preteso l’imposta soltanto a partire dal mese di giugno 2002, nel periodo cioè ricompreso tra la data (4/6/2002) di rilascio della concessione edilizia, e quella (6/8/2004) di ultimazione dei lavori, calcolandola sul valore venale del bene stimato mediante perizia, evidenzia infine l’erroneità della tesi del contribuente, fatta propria dal giudice di secondo grado, secondo cui, ai fini dell’imposta, anche dopo il rilascio della concessione edilizia, nel periodo di esecuzione dei lavori di edificazione del fabbricato, e fino all’ultimazione dello stesso, il terreno non può essere qualificato come agricolo;
che l’intimato contribuente, nel controricorso, per contrastare le argomentazioni dell’Ente impositore, dopo aver richiamato le risultanze della relazione di stima a firma dell’Ing. B., sostiene invece che l’area in questione, nel PRG vigente per gli anni oggetto di accertamento, era classificata in Zona Agricola E, classificazione che non è mutata nel periodo ricompreso tra il rilascio della concessione edilizia e l’ultimazione (parziale) dei lavori di edificazione del capannone per la conservazione e lavorazione dei prodotti agricoli, giusta approvazione della convenzione per l’attuazione del piano particolareggiato ad iniziativa privata proposto dal L., e neppure per effetto della Variante Generale al PRG adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 11/10/2000, la quale si è limitata ad individuare i comparti assoggettabili a piano particolareggiato ad iniziativa privata in zona agricola; che il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito meglio precisati; che, secondo quanto affermato da questa Corte, “In tema di ICI, nel periodo in cui il terreno agricolo sia distolto dall’esercizio delle attività previste dall’art. 2135 c.c,, poiché su di esso sono in corso opere di costruzione, demolizione, ricostruzione o esecuzione di lavori di recupero edilizio, la base imponibile è costituita, giusta l’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, dal valore dell’area utilizzata a tale scopo, la quale, per tale motivo, è considerata fabbricabile, indipendentemente dal fatto che lo sia, o non, in base agli strumenti urbanistici, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, venendo meno la ragione agevolativa della natura agricola, connessa ai rischi di tale attività.” (Cass. n. 27096/2016, n. 10082/2014);
che, detto in altri termini, è durante il periodo di effettiva utilizzazione edificatoria (per costruzione, per demolizione e ricostruzione, per esecuzione di lavori di recupero edilizio), che il suolo interessato deve essere considerato area fabbricabile, e ciò indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base ai vigenti strumenti urbanistici, per cui nel caso di terreno agricolo, che per l’art. 2, D.Lgs. n. 504 del 1992, è quello “adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 codice civile”, trova applicazione quanto previsto dall’ art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 504 del 1992, di tal che l’area “è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.”, tutto ciò, per utilizzare l’espressione contenuta nella Risoluzione del Ministero delle Finanze del 17 ottobre 1997, n. 209/E, in forza di una “finzione” giuridica che non può che operare limitatamente al periodo considerato dalla disposizione, e non già dal momento del rilascio dei titoli edilizi abilitativi, mentre una volta che l’area edificabile sia stata comunque utilizzata, il valore della base imponibile ai fini dell’imposta si trasferisce dall’area stessa all’intera costruzione realizzata;
che, in conclusione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame, alla CTR competente, in altra composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in altra composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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