CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2017, n. 29217
Professionisti – Avvocato – Liquidazione compensi professionali – Onorari – Minimi tariffari – Applicazione tariffa vigente nel momento in cui la prestazione professionale è terminata
Esposizione del fatto
La Corte d’Appello di Palermo, in riforma dell’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del Tribunale di Trapani, riconosceva all’avv. G. G., in revoca di due decreti ingiuntivi emessi in suo favore, il compenso di 10.088,22 euro, oltre ad interessi, per prestazioni professionali effettuate in favore del Comune di Castellammare del Golfo.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, disattendeva l’eccezione di giudicato esterno, sollevata dall’odierno ricorrente in relazione alla pronunce di rigetto dell’opposizione del Comune, fondate sulle medesime eccezioni, passate in giudicato, le quali avevano definito altre controversie aventi ad oggetto il pagamento del compenso per altra prestazione professionale.
Il Giudice di appello affermava inoltre che il G. aveva aderito alla condizione cui doveva ritenersi subordinato il conferimento di incarico professionale in suo favore, di applicazione dei minimi tariffari e rigettava altresì la richiesta di pagamento degli importi relativi alla richiesta del parere di congruità del Consiglio dell’Ordine.
Rilevava inoltre che sino al maggio 2004 erano in vigore le tariffe forensi approvate con d.m.5.10.1994 n. 585 ed applicava pertanto tali tariffe per le attività poste in essere fino a tale data.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di 5 motivi, l’avv. G..
Il Comune di Castellammare ha resistito con controricorso ed ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato, cui ha resistito con controricorso il ricorrente principale.
Considerato in diritto
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 n.4) o n.3) del codice di rito, nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n.5), riproponendo la tesi già disattesa dalla Corte territoriale, secondo cui l’impugnata sentenza avrebbe risolto in modo difforme da altre cause aventi ad oggetto prestazioni professionali effettuate in favore del Comune di Castellammare del Golfo, identica questione avente ad oggetto l’applicazione dei minimi tariffari.
Il motivo è infondato.
Secondo quanto esposto dallo stesso ricorrente le sentenze passate in giudicato si riferiscono a rapporti giuridici diversi da quello oggetto del presente giudizio, onde le decisioni formatesi in tali giudizi non svolgono alcuna efficacia preclusiva nella presente controversia, potendo al più costituire dei meri precedenti, aventi ad oggetto la definizione delle medesima questione giuridica.
Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte l’efficacia preclusiva del giudicato esterno postula che i due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico.
Solo in tal caso, qualora uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo (Cas. 15339/2016).
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.4) c.p.c.. per avere il giudice di appello affermato l’applicabilità dei minimi tariffari, senza che fosse stata sollevata alcuna specifica istanza da parte del Comune di Castellammare.
Il motivo è infondato.
Risulta infatti dallo stesso contenuto dell’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., riportata nel corpo del ricorso dell’avv. G., l’eccezione sollevata dal Comune di Castellammare già nel giudizio di primo grado ( e disattesa dal primo giudice) di applicabilità dei minimi di tariffa.
In ogni caso, già nelle conclusioni riportate, risulta specificamente contestato il quantum della prestazione, laddove il riferimento ai minimi tariffari pattuiti, trovando fondamento nella stessa delibera di conferimento dell’incarico, costituisce mera difesa e non anche eccezione in senso stretto, onde nessuna preclusione risulta al riguardo maturata.
Il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Rd 1578/1933, come modificato dall’art. 5 l.n.27/1997 ai sensi dell’art. 360 n.3) c.p.c., per mancato riconoscimento delle indennità e spese di trasferta. Si denuncia inoltre la violazione dell’art. 112 c.p.c. ex art. 360 n.4) codice di rito, nonché il vizio di carenza motivazionale della sentenza impugnata, in relazione alla statuizione che ha negato le suddette indennità, in quanto fondata su argomentazione che non era stata prospettata dall’appellante.
Va anzitutto rilevato che non integra violazione dell’art. 112 c.p.c. il fatto che il giudice abbia posto a fondamento della propria statuizione un’argomentazione differente da quella utilizzata dalla parte, onde non è ravvisabile nel caso di specie il dedotto vizio di ultra petizione.
Del pari infondata l’ulteriore censura, afferente la violazione dell’art. 10 Rd 1578/1933, come modificato dall’art. 5 l.n.27/1997, pur dovendo al riguardo correggersi la motivazione della sentenza impugnata, che è peraltro conforme a diritto.
Ed invero l’art. 10 RD 1578/1933 è stato modificato dall’art. 5 l.n.27/1997 che ha previsto per l’avvocato il solo obbligo di risiedere nella circoscrizione del Tribunale ove è iscritto, facendo dunque venir meno l’obbligo di residenza nel capoluogo del circondario del Tribunale, salva autorizzazione del Presidente del Tribunale.
Poiché dunque la nozione di residenza dell’avvocato, alla luce della citata modifica introdotta con la l. 27/1997, rileva in relazione alla circoscrizione del Tribunale , deve conseguentemente ritenersi che l’indennità di trasferta non può che riferirsi a prestazioni professionali effettuate al di fuori della circoscrizione suddetta.
Non possono dunque riconoscersi al ricorrente le indennità di trasferta per l’attività professionale che questi, legalmente residente e con studio legale sito in Castellammare del Golfo, ha prestato nel capoluogo di provincia, Trapani, nell’ambito della medesima circoscrizione.
Il quarto motivo denuncia la errata applicazione della tariffa professionale, ai sensi dell’art. 360 n.3) c.p.c.. in relazione alla determinazione degli onorari effettuata secondo la tariffa professionale vigente anteriormente rispetto alla data di completamento dell’incarico.
Il motivo è fondato.
La Corte territoriale, rilevato che fino al maggio 2004 erano in vigore le tariffe forensi stabilite con d.m. 585/1994, ha infatti applicato la suddetta tariffa professionale anche agli onorari, nonostante l’incarico professionale sia stato completato in data successiva all’entrata in vigore della nuova tariffa professionale.
Tale statuizione non è conforme a diritto.
Ed invero secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, avuto riguardo agli onorari di avvocato, in considerazione dell’unitarietà dell’attività professionale nel suo complesso, si applica la tariffa vigente all’epoca della conclusione dell’incarico: a differenza che per i “diritti” infatti, per gli onorari si tiene conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine, purché risultino tra loro collegate, in quanto espressione del medesimo incarico (Cass. 10658/2011). In caso di successione di tariffe professionali forensi, pertanto, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell’esaurimento dell’intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione.(Cass. 8160/2001; e Cass. 5426/2005)
Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360 n.4) c.p.c., per avere il giudice d’appello statuito d’ufficio e senza istanza di parte sulla esclusione delle spese di vidimazione delle parcelle. La censura è infondata.
Risulta infatti che il Comune di Castellammare chiese di dichiarare l’erroneità delle somme pretese dall’avv. G. per spese, ivi comprese
dunque, quelle di vidimazione delle parcelle da parte del Consiglio dell’Ordine, e dette spese furono specificamente escluse dal compenso complessivamente riconosciuto all’odierno ricorrente nell’impugnata sentenza.
Non sussiste dunque né violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, né tanto meno il vizio di omessa pronuncia, denunciato dal ricorrente ai sensi dell’art. 112 e 360 n.4), vizio che va distinto dall’omessa motivazione, e che è intrinsecamente incompatibile con il vizio di pronuncia ultra-petizione, che presuppone, evidentemente, che una pronuncia vi sia stata.
Il rigetto del secondo motivo di ricorso implica assorbimento del ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento di detto motivo, proposto dal Comune di Castellammare.
In conclusione, respinti il primo, secondo , terzo e quinto motivo di ricorso, va accolto il quarto motivo.
Assorbito il ricorso incidentale condizionato.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il primo, secondo, terzo e quinto motivo di ricorso. Accoglie il quarto motivo.
Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo.
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