CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2017, n. 16722
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Inabilità temporanea assoluta – Corresponsione in aggiunta all’indennità eventualmente spettante per inabilità permanente – Inammissibilità
Rilevato
che, con sentenza del 10 febbraio 2016, la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede, dichiarava il diritto di G.M. all’indennizzo per danno biologico (per malattia professionale) nella misura del 10% dalla domanda amministrativa del 10.11.2009, cui doveva aggiungersi il 5% da conglobarsi in via amministrativa dal 24.5.2010 e fino al 12.3.2012 (data del verificarsi di un infortunio sul lavoro) e del 20% complessivo da tale data in poi, parametro 0,4, con condanna dell’INAIL al pagamento dell’importo in capitale o dei ratei scaduti, se conglobato, con interessi legali;
che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INAIL affidato a due motivi cui resiste il M. con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
Considerato
che con i due motivi di ricorso l’INAIL deduce violazione e falsa applicazione ( in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) degli artt. 13, n.2, lettera b) del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 (primo mezzo) e 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (secondo motivo) per avere la Corte di Appello erroneamente stabilito che il danno biologico del 20%, risultante dall’unificazione ex art. 80 del d.P.R. n. 1124/1965 delle percentuali invalidanti riportate dal M., decorreva dalla data dell’infortunio del 12.3.2012 invece che dalla cessazione della inabilità temporanea assoluta conseguita a tale infortunio, il 27.7.2012, dato quest’ultimo evidenziato dall’istituto nelle note mediche del 2.9.2015 depositate alla udienza del 18.11.2015;
che entrambi i motivi sono fondati in quanto l’art. 74 del d.P.R. n. 1124/1965 cit., richiamato dall’art. 13, n. 2, lettera b) del d.lgs. n. 38/2000, stabilisce che “Quando sia accertato che dall’infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un’inabilità permanente tale da ridurre l’attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, un rendita d’inabilità rapportata al grado dell’inabilità stessa sulla base dei seguenti…:” ; ed infatti è stato chiarito che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’indennità per inabilità temporanea assoluta ha il preciso scopo di ricomporre l’equilibrio economico infranto dall’infortunio e dalla conseguente assenza dal lavoro, ossia la funzione di integrare la capacità di guadagno del lavoratore venuta meno a causa della temporanea perdita dell’attitudine al lavoro, sicché tale indennità è corrisposta oltre quella eventualmente spettante per inabilità permanente, cessando nello stesso momento in cui viene meno la inabilità temporanea e, nel caso in cui dall’infortunio siano residuati postumi di inabilità permanente, dal giorno della guarigione clinica, dal quale incomincia a decorrere, ove sussistano le condizioni di legge, l’indennità per inabilità permanente. Tale principio – che trova il suo fondamento nel disposto dell’art. 74, comma secondo, e dell’art. 215, comma primo, del T.U. n. 1124 del 1965 che, per quanto riguarda rispettivamente i lavoratori dell’industria e quelli dell’agricoltura, fissa la decorrenza della rendita per inabilità dal giorno successivo a quello della cessazione dell’inabilità temporanea assoluta – risponde ad evidenti criteri logici perché assicurare in ogni caso fin dal momento del verificarsi dell’infortunio la rendita per inabilità permanente finisce col tradursi in un’ingiustificata duplicità di prestazioni. (Cass. n. 6154 del 12 marzo 2013; Cass. n. 22505 del 5 settembre 2008, Cass. n. 12268 del 03/12/1998);
che è appena il caso di precisare come la circostanza della cessazione della invalidità temporanea assoluta derivante dall’infortunio del 12.3.2012 era stata allegata dall’INAIL in sede di note alla CTU depositate alla udienza del 18.11.2015 e non risulta essere stata contestata a controparte;
che, pertanto il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza cassata nella parte in cui fissa la decorrenza della prestazione riconosciuta nella misura del 20% dal 12.3.2012 con decisione nel merito – ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto — nel senso che l’indennizzo per danno biologico nella misura del 20% decorre dal 27.7.2012;
che le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in favore dell’INAIL;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza limitatamente alla decorrenza della rendita del 20% e, decidendo nel merito, determina la decorrenza della rendita complessiva del 20% dal 27.7.2012; condanna M.G. alle spese del presente giudizio liquidate in curo 200,00 per esborsi, curo 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%; conferma la statuizione in ordine alle spese dei gradi di merito di cui alla sentenza della Corte di Appello impugnata.