CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2017, n. 16733
Infortunio sul lavoro – Invalidità permanente – Indennizzo – Quantificazione
Rilevato
che la Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da M. G. – il quale in data 9.8.2005 aveva subito un infortunio sul lavoro, riportando postumi invalidanti quantificati nella misura del 3% in primo grado – esclusa un’invalidità permanente idonea a radicare il diritto all’indennizzo per infortunio sul lavoro, dichiarava che l’evento occorso aveva cagionato all’appellante una invalidità temporanea assoluta per 40 giorni ed un’invalidità temporanea parziale al 50% per 60 giorni;
che, per la cassazione di tale decisione, ricorre l’INAIL, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui non ha opposto difese il M., rimasto intimato;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Considerato
1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
2. che viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 68 T.U. 1124/1965, censurandosi la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto al M. l’indennità per il periodo di inabilità temporanea relativa (parziale), deducendosi che tale indennità poteva essere al predetto riconosciuta solo per il periodo di inabilità temporanea assoluta, a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 68, non innovato dal d.lgs 38/2000, secondo cui l’indennità per inabilità temporanea è dovuta sino a quando dura l’inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro;
3. che il Collegio ritiene il ricorso fondato;
che il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66 prevede a favore dell’assicurato le seguenti prestazioni: 1) un’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea; 2) una rendita per l’inabilità permanente; 3) un assegno per l’assistenza personale continuativa; 4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte; 5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; 6) la fornitura degli apparecchi di protesi;
che il successivo art. 68 dispone che l’indennità per l’inabilità temporanea è dovuta “fino a quando dura l’inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro”; che, pertanto è errata la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto all’assicurato, nei periodi di inabilità parziale, l’indennità di inabilità temporanea, presupponendo questa uno stato di inabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative (cfr. Cass. 9 febbraio 1990 n. 946; Cass. 17 maggio 1999 n. 4785);
che si tratta, invero, di una prestazione economica a carattere assistenziale diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l’inabilità che impedisce totalmente e di fatto all’infortunato di rendere le prestazioni lavorative, a differenza della rendita per inabilità permanente, la quale presuppone invece uno stato di inabilità permanente ed ha la funzione d’indennizzare il danno fisico subito dall’assicurato in relazione alle percentuali di riduzione della sua attitudine al lavoro (cfr. Cass. 22 agosto 2002 n. 12402, e Cass. 13.2.2015 n. 2894);
4. che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, la sentenza impugnata va cassata in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda del lavoratore relativa all’indennità temporanea parziale;
che non va mancato di rilevare che la difesa dell’INAIL in primo grado, impostata sulla contestazione della stessa sussistenza del nesso causale, non determinava alcun onere di eccepire in particolare la non debenza dell’indennità da i.t.p. e che, essendo stata la domanda rigettata, nessuna preclusione da giudicato interno poteva ritenersi verificata, essendo riservato al giudice il rilievo della conformità a legge della prestazione richiesta in domanda dall’interessato; che la sentenza di primo grado va per il resto va confermata anche con riguardo alla statuizione sulle spese dei gradi di merito;
5. che le spese del presente giudizio di legittimità possono compensarsi in ragione del comportamento processuale del M., che non ha resistito al ricorso dell’Inail;
6. che non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, dPR 115 del 2002, in considerazione della pronunzia di accoglimento del ricorso dell’istituto;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata in relazione alla statuizione sulla ITP al 50% per 60 gg, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di indennizzo relativa all’ITP. Conferma le statuizioni sulle spese dei gradi di merito e compensa quelle del presente giudizio di legittimità.
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