CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 novembre 2017, n. 26270
Pensione di anzianità – Istanza per la riliquidazione – Maggiorazione ex art. 4, D.L. n. 501/1995 – Termine di decadenza – Domande amministrative per l’adeguamento di prestazioni pensionistiche già riconosciute – Non si applica
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 14.3.2011, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS a riliquidare la pensione di anzianità spettante a U.I. sulla base di 35 anni di contribuzione, in virtù della maggiorazione di cui all’art. 4, d.l. n. 501/1995 (conv. con I. n. 11/1996);
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un unico motivo di censura;
che U.I. ha resistito con controricorso;
che il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto dell’impugnazione;
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, come sostituito dall’art. 4, d.l. n. 384/1992 (conv. con I. n. 438/1992), e dell’art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), per avere la Corte di merito ritenuto che la domanda di riliquidazione della pensione non fosse assoggettata al termine di decadenza di cui al combinato disposto delle norme citate;
che questa Corte, sulla scorta del principio di diritto già fissato da Cass. S.U. n. 12720 del 2009, ha da ultimo chiarito che la decadenza di cui all’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, cit., come adesso modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011, parimenti cit., non trova applicazione in relazione alle domande amministrative aventi ad oggetto l’adeguamento di prestazioni pensionistiche già riconosciute, ancorché in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina (Cass. n. 21319 del 2016); che, avendo la Corte di merito correttamente deciso in base al superiore principio di diritto, il ricorso va conseguentemente rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.900,00, di cui € 2.700,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
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