CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 ottobre 2017, n. 23422
Assegno di invalidità ex art. 1 L. n. 222/1984 – Riduzione della capacità lavorativa preesistente al rapporto assicurativo – Requisito dell’inserimento nel mondo lavorativo con operatività attiva – Non sussiste
Rilevato
che P.R., affetto da oligofrenia dalla nascita ed iscritto alla gestione coltivatori diretti, richiese l’assegno di invalidità ai sensi dell’art. 1 della legge n. 222 del 1984;
che rigettata la domanda e proposto appello dal soccombente, la Corte d’appello di Venezia (sentenza 25.08.10) respinse l’impugnazione rilevando, all’esito della consulenza tecnica d’ufficio, che non sussistevano le condizioni di cui all’art. 1, c. 2, della citata legge in quanto la riduzione della capacità lavorativa preesisteva al rapporto assicurativo e mancavano un oggettivo aggravamento successivo all’instaurazione dello stesso rapporto e l’inserimento attivo nel mondo del lavoro; che per la cassazione della sentenza ricorre il P. con un motivo; che resiste con controricorso l’Inps.
Considerato
che con un solo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222, nonché l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ovvero la mancata considerazione dell’aggravamento successivo alla perdita dei genitori e delle mutate condizioni di lavoro (meccanizzazione in agricoltura);
che in particolare il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito ha condiviso in maniera automatica le conclusioni del medico legale d’ufficio, finendo per confermare che la malattia di cui egli soffriva si era manifestata sin dalla tenera età e che ciò non gli consentiva di aver diritto all’invocato beneficio sulla base del principio del rischio precostituito ed ignorando, in tal modo, gli sviluppi giurisprudenziali in materia; che erroneamente il giudicante aveva considerato l’attività lavorativa da esso ricorrente svolta manualmente in una stretta vallata montuosa alla luce dell’agricoltura moderna estensiva, facendola così apparire elementare ed inutile; che il ricorso è infondato;
che, invero, la legge 12 giugno 1984, n. 222 sull’assegno ordinario di invalidità, dopo aver previsto al primo comma dell’art. 1 che si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all’assegno l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo, stabilisce al secondo comma dello stesso articolo che sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità;
che nella fattispecie, con giudizio di fatto adeguatamente motivato ed immune da vizi di ordine logico-giuridico, come tale incensurabile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha posto bene in evidenza che, all’esito della consulenza medico-legale eseguita d’ufficio in primo grado, era emerso che il P. era affetto da oligrofenia di grado medio, con personalità abnorme ipoevoluta con espressione sindromica di stile fobico e ossessivo – compulsivo, sin dall’infanzia e che il medesimo era stato impiegato esclusivamente nell’azienda agricola paterna in situazione protetta e con mansioni di carattere estremamente elementare, sotto la costante sorveglianza e direzione dei genitori;
che, nell’interpretare correttamente la normativa di riferimento, la Corte di merito è pervenuta al convincimento, adeguatamente motivato, che era da escludere la sussistenza del requisito dell’inserimento del P. nel mondo lavorativo con operatività attiva, così come previsto dalla legge n. 222/84 e come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità;
che, infatti, questa Corte (Cass. sez. lav. n. 11371 dell’8.5.2008) ha avuto modo di ribadire che “alla luce della sentenza n. 163 del 1983 della Corte costituzionale, può essere riconosciuta la pensione d’invalidità anche all’assicurato, la cui capacità di lavoro sia già ridotta a meno di un terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo (ipotesi del cosiddetto rischio precostituito), purché l’assicurato stesso si sia poi inserito nel mondo del lavoro e successivamente si sia determinata una successiva ulteriore riduzione della sua capacità di lavoro. In tal caso, l’esclusione della preesistenza di una totale assenza della capacità può essere desunta anche dallo svolgimento dell’attività lavorativa poi cessata (principio applicato con riferimento al socio lavoratore di società cooperativa)” (conf. a Cass. sez. lav. n. 3854 del 15.3.2003); che, pertanto, le censure finiscono per tradursi in una mera rivisitazione del giudizio di merito adeguatamente espresso dalla Corte d’appello con giudizio insindacabile in sede di legittimità;
che in definitiva il ricorso va rigettato; che il soccombente non va condannato alle spese in quanto ricorrono nella fattispecie le condizioni di esenzione di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., così come novellato a seguito della entrata in vigore dell’art. 42 del d.l. 30/9/03 n. 269, convertito nella legge 24/11/03 n. 326.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla spese.
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