CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2017, n. 20815
Imposte indirette – Imposte di registro, ipotecarie e catastali – Vendita con incanto – Fabbricato – Terreno
Esposizione dei fatti di causa
1. La controversia concerne l’impugnazione del diniego di rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali corrisposte dalla società L.P. s.p.a. per il trasferimento in sede giudiziale, a seguito di una vendita con incanto e nell’ambito di una procedura concorsuale, di un fabbricato e di un terreno in suo favore. All’esito del decreto di aggiudicazione dell’immobile, avvenuta il 4.10.2005, la società versava il prezzo di aggiudicazione, oltre all’Iva al 20%, mentre dopo la registrazione del decreto di trasferimento, emesso in data 13.2.2007 e registrato il 16.2.2007, alla società veniva richiesto il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura proporzionale. Ciò in quanto, nelle more, era entrato in vigore l’art. 35 del D.L. n. 223/06, che prevede, al comma 8, che siano esenti da Iva le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, ed al comma 10 bis che per tali cessioni, anche se assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, sia dovuto il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale e non più fissa.
La CTP di Padova accoglieva in parte il ricorso riducendo l’imposta dovuta di quanto già versato per l’iva. La CTR del Veneto, investita dell’appello da parte dell’agenzia delle entrate, lo rigettava sul rilievo che la normativa intervenuta in un momento successivo al pagamento del prezzo non può incidere con una diversa tassazione rispetto a quella in allora prevista.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo.
Resiste la contribuente con controricorso illustrato con memoria. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis. 1 cod. proc. civ..
3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 35 del d.I. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006. Sostiene che l’effetto traslativo della vendita si verifica con il decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione e non già con l’aggiudicazione, per il che il regime impositivo del trasferimento stesso è quello vigente al momento del decreto di trasferimento. Ne consegue che sono applicabili le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura proporzionale.
Esposizione delle ragioni della decisione
1. Osserva la Corte che il ricorso è fondato avuto riguardo alle imposte ipotecarie e catastali, che sono dovute in misura proporzionale, mentre è infondato con riguardo all’imposta di registro, che è dovuta in misura fissa. In ordine alle imposte ipotecarie e catastali, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 347/90, il momento impositivo deve essere necessariamente riferito alla data di formazione dell’atto traslativo e, dunque, del decreto di trasferimento, cui è connessa la richiesta delle formalità. Nel caso di trasferimento di un immobile aggiudicato in una procedura concorsuale sussiste una fattispecie a formazione progressiva costituita dalla aggiudicazione, dal versamento del prezzo e dal successivo trasferimento mediante decreto. Il presupposto dell’Iva sorge, quale suo fatto generatore, al momento del versamento del corrispettivo mentre il presupposto delle imposte ipotecarie e catastali sorge nel momento in cui il bene viene trasferito. Esiste, pertanto, un’autonoma disciplina, per le diverse imposte, anche se relative alla medesima operazione traslativa, sia con riferimento all’oggetto, che con riferimento al presupposto ed al momento impositivo. Infatti, poiché l’articolo 1 del d.lgs. n. 347/90 assoggetta all’imposta ipotecaria le formalità (trascrizione, iscrizione, ecc.) eseguite nei pubblici registri immobiliari e l’art. 10 del medesimo testo legislativo assoggetta all’imposta catastale le volture, è evidente che le predette imposte siano dovute nella misura prevista alla data in cui dette formalità e volture sono richieste, secondo quanto stabilito dall’art. 13 del d.lgs. n. 347/90, che richiama per l’accertamento e la liquidazione delle imposte in questione le disposizioni previste per l’imposta di registro e l’imposta sulle successioni e donazioni, cioè la data di formazione dell’atto traslativo di diritti immobiliari. Nella presente vicenda, pertanto, la compravendita si considera perfezionata, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, anteriormente alla novella di cui all’art. 35 comma 10 bis lett. a) del D.L. n. 223/06 e, cioè, alla data del versamento del corrispettivo, posto che l’assegnatario aveva l’obbligo di versare il prezzo entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 576 cod. proc. civ., e l’art. 6, comma 4, del d.p.r. 633/72 prevede che “Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”. Conseguentemente l’imposta di registro è dovuta in misura fissa, in virtù del principio di alternatività Iva/registro, di cui all’art. 40 del DPR n. 131/86. Con riguardo alle imposte ipotecarie e catastali, esse sono dovute nella misura prevista alla data in cui dette formalità sono state poste in essere, quindi, successivamente all’entrata in vigore dell’art. 35 cit. che impone di applicarle in misura proporzionale per il trasferimento dei fabbricati strumentali, ancorché assoggettati ad IVA e ciò in quanto il decreto di trasferimento è stato emesso il 13.2.2007, dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 223/06 (cfr. Cass. n. 22768 del 09/11/2016).
Il ricorso va dunque accolto nei limiti esposti e l’impugnata sentenza va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., e il ricorso originario della contribuente va parzialmente accolto dichiarandosi spettante il diritto al rimborso dell’imposta di registro versata in misura eccedente quella fissa. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione della complessità della questione trattata e dell’unico precedente giurisprudenziale in termini.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accoglie parzialmente il ricorso originario della contribuente dichiarandosi spettante il diritto al rimborso dell’imposta di registro versata in misura eccedente quella fissa. Compensa le spese dell’intero giudizio.
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