CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2017, n. 20825
Pensione di vecchiaia – Trattamento di quiescenza anticipato – Contributi figurativi – Diritto alla riliquidazione – Decadenza azioni giudiziarie – Prestazioni riconosciute solo in parte – Disciplina anteriore al D.L. 98/2011 – Non si applica
Ritenuto
che con sentenza n.5074/2010 depositata il 16.9.2010 la Corte d’Appello di Roma respingeva l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza che aveva accolto la domanda di B.G. riconoscendo il suo diritto alla riliquidazione della pensione di vecchiaia con condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze maturate, oltre accessori;
che a fondamento della decisione la Corte d’Appello sosteneva, per quanto di interesse, che la domanda azionata fosse relativa al ricalcolo di prestazione già riconosciuta e non era pertanto soggetta a decadenza ex articolo 47 del d.p.r. 30/4/1970 numero 639; che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS fondato su un unico motivo col quale deduce la violazione di legge non risultando la sentenza conforme al disposto dell’articolo 47 del d.p.r. 30/4/1970 numero 639, sia nella stesura precedente alla novella di cui all’art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, sia nella sua nuova versione introdotta dalla novella citata;
che B.G. ha resistito con controricorso;
Considerato
che il ricorso è infondato in quanto l’oggetto del giudizio attiene pacificamente ad una riliquidazione di trattamento pensionistico riconosciuto in modo parziale, non essendosi tenuto conto nel calcolo della pensione di anzianità dei contributi figurativi maturati dal ricorrente in relazione al trattamento di quiescenza anticipato;
che si tratta pertanto di una fattispecie che – prima della innovativa disciplina contenuta nell’art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, che si occupa di estendere la disciplina della decadenza “alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito” – non poteva essere certamente soggetta ad alcuna decadenza ai sensi dell’art. 47 cit. in quanto rientrante nel regime di esclusione delineato, secondo ripetute indicazioni, dalle Sez. Unite di questa Corte (Cass. Sez. un. 18 luglio 1996 n. 6491; Sez. unite 12720 e 12718 del 29.5.2009; le quali avevano delineato un orientamento in virtù del quale “la decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R 30 aprile 1970, n. 639 – come interpretato dall’art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale” (sentenza n. 12720 del 29/05/2009); essendosi ivi ribadito “l’illogicità ed irrazionalità in materia previdenziale ed assistenziale della previsione di doppia decadenza che si presenterebbe come un doppio sbarramento previsto al solo scopo di rendere più difficoltoso l’esercizio del diritto” (richiamando Sez. Unite n. 1996/6491, e Cass. n. 12516/2004);
che si tratta di un orientamento tuttora applicabile rispetto alle prestazioni – come quella in discorso – liquidate prima del 6.7.2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al D.L. 98/2011, conv. I. 111/2011, in quanto richiamato a fondamento della sentenza n. 69/2014 con la quale la Corte Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della nuova disciplina della decadenza introdotta nel 2011 per le liquidazioni parziali nella sua (limitata) portata retroattiva, in relazione ai “giudizi in corso in primo grado”; e ciò, proprio perché si tratta di disciplina diversa da quella precedentemente in vigore, per come delineata in base alla giurisprudenza delle Sez. Unite;
che pertanto, rispetto al caso in esame, trattandosi di liquidazione parziale ovvero di una prestazione riconosciuta solo in parte, la decadenza dall’azione non poteva essere in alcun modo applicata, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.
che le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso con condanna del ricorrente soccombente alla rifusione delle spese processuali ,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese liquidate in € 2100 di cui € 2000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori, con attribuzione all’Avv. N. dichiaratosi antistatario.
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