CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2017, n. 29397
Reddito di impresa – Accertamento “a tavolino” – Imposte dirette e IVA – Tributi armonizzati e non armonizzati – Prova di resistenza – Contenzioso tributario
Atteso che
Circa gli avvisi per maggior reddito di impresa e partecipazione sull’anno d’imposta 2007 notificati alla A.L. s.n.c. e ai soci A.R. e G.G. sulla base di un accertamento “a tavolino” (banca dati clienti/fornitori C.F.), l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione l’annullamento pronunciato dal giudice d’appello per difetto di contraddittorio endoprocedimentale.
Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia violazione dell’art. 12 I. 212/2000, per aver il giudice d’appello fatto discendere l’annullamento degli avvisi dall’omissione del contraddittorio anticipato, e ciò in via automatica, senza alcuna distinzione di regime fra imposte dirette e IVA.
Il ricorso è fondato: le indagini “a tavolino” per i tributi non armonizzati non sono soggette a specifico obbligo di contraddittorio endoprocedimentale (Cass. SU 24823/2015 Rv. 637605); un obbligo generale di contraddittorio anticipato sussiste soltanto per i tributi armonizzati, in ordine ai quali tuttavia la violazione ha effetti invalidanti solo qualora il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio pretermesso (Cass. SU 24823/2015 Rv. 637604); dichiarando la sussistenza di un obbligo generale di previo contraddittorio anche per i tributi non armonizzati (nella specie, IRAP-IRPEF) e mancando di istituire la verifica controfattuale della c.d. prova di resistenza per i tributi armonizzati (nella specie, IVA), il giudice d’appello ha violato i superiori principi di diritto, sicché la sua decisione va cassata, con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale dei Piemonte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dì legittimità.